Accordo sulle acquisizioni di partecipazioni già possedute indirettamente escluse dal controllo ex art. 5, comma 3, TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 73 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 3, TUSP limita il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti, della costituzione di una società e dell’acquisto di partecipazioni, in cui l’amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, assumendo la qualifica di socio. L’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine tra gli atti deliberativi da sottoporre all’esame della Corte dei conti e quelli per i quali la legge non ne impone la trasmissione. Ne consegue che l’acquisto di una partecipazione diretta, da parte di un ente locale, in una società di cui risulti già socio indiretto, è assimilabile alle operazioni straordinarie escluse dall’ambito di applicazione del citato art. 5. In tal caso, la deliberazione non deve essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo, che dichiara il non luogo a deliberare, ferma restando l’esercizio delle ulteriori funzioni di controllo.
Il Fatto
Il Comune di Castelnuovo Don Bosco ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28 aprile 2026, con cui è stata approvata l’acquisizione di una quota di partecipazione societaria, pari a un valore nominale di 25,00 euro, nell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l.. L’acquisto avveniva dall’Unione di Comuni “Comunità Collinare Alto Astigiano”, posta in liquidazione, di cui il Comune era parte. L’operazione, del valore complessivo di circa duemila euro comprensivo di oneri pregressi e spese notarili, era finalizzata a subentrare nella quota di partecipazione detenuta dall’Unione in liquidazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione, pur in presenza di una deliberazione formalmente trasmessa ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, ha svolto un’istruttoria volta a verificare la reale natura dell’operazione. L’approfondimento è stato motivato dalla circostanza che il Comune aveva dichiarato di detenere già partecipazioni in altre società, tra cui il GAL Basso Monferrato Astigiano. Dalla visura camerale acquisita è emerso che tale società cooperativa detiene essa stessa una quota di proprietà dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l. Ciò ha indotto la Corte a concludere che il Comune fosse già socio indiretto della società oggetto di acquisizione.
I Giudici contabili hanno richiamato la pronuncia nomofilattica delle Sezioni Riunite in sede di controllo, n. 19/2022/QMIG, secondo cui l’art. 5, comma 3, TUSP si applica solo ai momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in contatto con una realtà societaria. L’assunzione della qualità di socio segna il confine tra gli atti soggetti a controllo e quelli esclusi. In applicazione di tale principio, la Sezione ha ritenuto che l’acquisto di una partecipazione diretta da parte di un ente che ne detenga già una indiretta sia assimilabile alle operazioni straordinarie escluse dall’obbligo di trasmissione, richiamando anche la giurisprudenza delle Sezioni territoriali (Sez. Sardegna n. 58/2024; Sez. Emilia-Romagna n. 10/2024).
La Corte ha pertanto dichiarato il non luogo a deliberare sull’istanza del Comune, non essendo l’atto soggetto al controllo preventivo richiesto. Ha infine disposto la trasmissione della deliberazione all’ente e la sua pubblicazione sul sito istituzionale, in osservanza dell’art. 5, comma 4, TUSP, rimanendo salvi i poteri di scrutinio nell’esercizio delle ulteriori funzioni di controllo.
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Nota della Redazione
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