Rinuncia non accettata e sopravvenuta improcedibilità del ricorso pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 230 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, depositata dal ricorrente senza che sia stato instaurato il contraddittorio per sua inattività, non consente la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c., difettando l’accettazione della parte resistente. Essa assume però rilievo ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 7, comma 3, c.g.c., perché manifesta il venir meno dell’interesse ad agire e integra una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse. Ne deriva la sopravvenuta improcedibilità del ricorso, con definizione della lite in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c.. La decisione su questioni pregiudiziali, in assenza di attività delle parti resistenti, esclude la pronuncia sulle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in pensione, ha depositato ricorso in materia pensionistica davanti alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio. Il ricorso non è stato però notificato alle controparti, né è stato notificato il decreto di fissazione dell’udienza. Il contraddittorio non è dunque mai stato instaurato, per inattività dello stesso ricorrente.

In data 10 maggio 2024 il difensore del ricorrente ha depositato, mediante il sistema giudico, un atto di rinuncia agli atti del giudizio, datato 30 aprile 2024 e non notificato alla controparte. All’udienza del 15 maggio 2024 nessuno è comparso per le parti. La questione che il giudice monocratico deve risolvere è se quella rinuncia, priva di accettazione, possa condurre all’estinzione del giudizio o a una diversa definizione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico osserva anzitutto che la rinuncia è stata depositata senza che la lite fosse stata instaurata con la controparte. Manca quindi il presupposto per dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c.: la rinuncia del ricorrente non è stata accettata dalla parte resistente, perché il contraddittorio non è mai sorto, ancora una volta per inattività del ricorrente stesso.

La rinuncia, però, non resta priva di effetti. Pur non accettata, essa assume rilievo ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 7, comma 3, c.g.c.. Il ricorrente ha così manifestato il venir meno del proprio interesse ad agire. Si integra pertanto una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse, che determina la sopravvenuta improcedibilità del ricorso.

Il Collegio richiama sul punto un proprio precedente conforme, C.d.c., sez. giur. Lazio, 31.1.2022, n. 79, che ha già qualificato la rinuncia non accettata come indice della caducazione dell’interesse. Ne consegue la definizione della lite con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c.

Quanto alle spese, il giudice rileva che la definizione avviene decidendo solo su questione pregiudiziale. Tali sono, per costante indirizzo richiamato nel provvedimento, le questioni relative alla carenza di interesse e all’improcedibilità (Cdc, sez. II app., 29.8.2019, n. 301). Poiché non vi è stata alcuna attività delle parti resistenti, neppure evocate in giudizio, non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio. Nulla infine per le spese della sentenza, ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

La Corte dichiara quindi improcedibile il ricorso e nulla per le spese del giudizio e della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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