Restituzione dell’indebito pensionistico da sentenza riformata in appello (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 60 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le somme corrisposte in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, non costituiscono indebito pensionistico e devono essere restituite a titolo di restitutio in integrum. L’obbligo restitutorio sorge per il solo fatto dell’accoglimento dell’impugnazione e prescinde da ogni valutazione della buona o mala fede dell’accipiens. Alla restituzione non si applica il divieto dell’art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973, che opera solo per gli indebiti derivanti da errore dell’amministrazione. Correttamente l’INPS recupera la differenza mediante trattenute sui ratei pensionistici, nel limite del quinto e con salvezza del trattamento minimo, ai sensi dell’art. 69 della legge n. 153/1969.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in quiescenza dal marzo 2019 e titolare di pensione diretta di privilegio liquidata col sistema misto, impugna il provvedimento con cui l’INPS ha disposto il recupero di un indebito lordo di oltre diciannovemila euro, per somma erogata in più nel periodo gennaio 2022/novembre 2023. L’istituto aveva ritenuto la pensione annua lorda corrisposta superiore a quella dovuta.
Secondo il ricorrente la differenza derivava da soli errori di calcolo dell’ufficio, non riconducibili ad alcun suo comportamento doloso od omissivo, con conseguente irripetibilità ai sensi dell’art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973. Dopo il ricorso amministrativo e il silenzio del Comitato di vigilanza, la questione arriva davanti al giudice contabile, che in via cautelare aveva rigettato la sospensione del recupero.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce la vicenda come l’intreccio di due passaggi. La pensione era stata dapprima liquidata in esecuzione di una sentenza di primo grado che riconosceva l’aliquota di rendimento più favorevole; la successiva pronuncia di appello, in linea con il principio delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, ha ricalcolato la quota retributiva sul numero effettivo di anni utili fino al 31.12.1995, con coefficiente annuo più basso.
La Corte distingue le componenti della somma contestata. Una parte, oltre undicimila euro, è effettivamente frutto di errori materiali di calcolo, riconosciuti dall’ufficio e annullati in autotutela. La restante quota, quasi ottomila euro, deriva invece dal diverso coefficiente di rendimento applicato in primo grado e poi corretto in appello. Non è dunque vero, osserva il giudice, che l’intera differenza sia imputabile a errori dell’ufficio.
Su questa seconda quota si forma un indebito civile la cui causa risiede nell’esecuzione della sentenza riformata. Poiché la sentenza di primo grado era provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 431 c.p.c., e poiché il pensionato conosceva la riserva di riliquidazione formalizzata dall’INPS in vista dell’appello, nessun affidamento poteva essere riposto nella definitività del risultato. Per l’art. 336, secondo comma, c.p.c. — richiamato nella lettura data da Cass. civ. Sez. I n. 23972/2020 — la riforma fa venir meno l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e degli atti che ne dipendono, con obbligo di restituzione.
La Corte richiama anche le Sezioni Riunite n. 18/2017/QM: in ipotesi simili manca un vero indebito pensionistico, perché le somme erano state liquidate in forza di un titolo esecutivo; la loro restituzione è conseguenza fisiologica dell’esito definitivo del processo. Non si applica l’art. 2033 cod. civ., ma la restitutio in integrum, senza rilievo per la buona fede dell’accipiens.
Quanto alle modalità del recupero, la Corte reputa legittime le trattenute operate dall’INPS. L’art. 69 della legge n. 153/1969 consente la compensazione impropria sui ratei pensionistici entro il quinto dell’ammontare e con salvezza del trattamento minimo, in deroga ai limiti dell’art. 545, comma 7, c.p.c., come chiarito dalla Corte cost. n. 506/2022. Il ricorso è quindi rigettato; le spese sono compensate per soccombenza reciproca.
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Nota della Redazione
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