Estinzione del giudizio di resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 304 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto, avviato in forma monocratica ai sensi dell’art. 141 c.g.c., l’avvenuto deposito del conto giudiziale determina la cessazione della materia del contendere e impone la definizione del giudizio con sentenza, anch’essa monocratica, ai sensi dell’art. 144 c.g.c.. La fase collegiale resta destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ex art. 142 c.g.c.. Restano impregiudicate le verifiche sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato per l’esame dei conti degli agenti contabili, ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto ha promosso il giudizio di resa del conto nei confronti di un Comune, quale agente contabile della Regione per la riscossione dell’imposta sulle concessioni demaniali marittime turistiche per l’esercizio 2022, nelle persone dei responsabili pro tempore del competente servizio.

La Direzione Turismo regionale aveva segnalato il mancato deposito del conto e il relativo versamento della quota di spettanza regionale. Con decreto del 7 giugno 2024 il Giudice designato aveva assegnato al Comune il termine perentorio di novanta giorni per il deposito e alla Regione il termine di centoventi giorni per le verifiche e il conseguente deposito tramite SIRECO. Il conto è stato successivamente depositato; la Procura ha quindi chiesto la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Giudice designato affronta anzitutto una questione di ordine processuale: una volta avviato il giudizio di resa del conto in forma monocratica ex art. 141 c.g.c., la definizione deve avvenire parimenti con sentenza monocratica ai sensi dell’art. 144 c.g.c. La fase collegiale è riservata alla sola eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine, ai sensi dell’art. 142 c.g.c.

Il Collegio richiama sul punto un orientamento conforme e condiviso, espresso da alcune Sezioni giurisdizionali regionali, che conforta la lettura sistematica dell’art. 144 c.g.c. nella parte in cui attribuisce al giudice monocratico la definizione del giudizio.

Nel merito, il conto dell’agente contabile risulta depositato dalla Regione tramite SI.RE.CO. e il pubblico ministero ha chiesto la fissazione dell’udienza. Il Giudice rileva dunque che è venuto meno l’interesse alla pronuncia, poiché la condotta omessa che aveva giustificato l’attivazione del procedimento è stata successivamente sanata.

Ne deriva la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La pronuncia non esaurisce tuttavia ogni valutazione: restano infatti impregiudicate le verifiche sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato per l’esame dei conti degli agenti contabili della Regione, ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c., secondo i decreti presidenziali richiamati.

La Corte non dispone alcuna pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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