Inammissibile il ricorso collettivo di due ex militari sulla perequazione delle pensioni (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 118 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso collettivo proposto da una pluralità di pensionati è inammissibile quando difetta, per ciascun ricorrente, l’esposizione analitica degli elementi che definiscono la singola posizione previdenziale, cioè il provvedimento di attribuzione del trattamento, la data di decorrenza e il concreto ammontare della prestazione. La genericità delle allegazioni e l’insufficiente specificazione dei fatti, ai sensi degli artt. 152, comma 1, lett. d), e 153 D.Lgs. n. 174/2016, non possono essere colmate dalla documentazione prodotta, che ha la funzione di provare e non di integrare le allegazioni. Il giudice non può emettere una sentenza contenente una mera enunciazione giuridica astratta, avulsa dalla posizione dei singoli ricorrenti.
Il Fatto
Due ex militari in congedo, titolari di trattamento pensionistico, ricorrono dinanzi alla Corte dei conti per sentire accertato il diritto alla rivalutazione della pensione in misura pari al cento per cento dell’inflazione, dolendosi del sistema di perequazione automatica a sei fasce introdotto dall’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022, che avrebbe compresso il potere di acquisto dei pensionati.
I ricorrenti prospettano questioni di legittimità costituzionale per irragionevolezza e violazione del legittimo affidamento, oltre che per discriminazione basata sull’età, chiedendo la rimessione alla Corte costituzionale ovvero la condanna al reintegro delle decurtazioni. L’ente previdenziale chiede il rigetto, rilevando la genericità delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 155 c.g.c. e dal principio di oralità che governa il processo pensionistico: le parti, oltre agli atti tipici, non possono depositare scritti difensionali se non autorizzati dal giudice. La memoria non autorizzata depositata nel febbraio 2025, con cui i ricorrenti hanno prospettato il contrasto con l’art. 53 Cost. sotto il profilo della progressività fiscale, costituisce una mutatio libelli. Non essendosi formato il contraddittorio per l’assenza della controparte all’udienza, la memoria è inammissibile e va espunta dal fascicolo.
Nel merito, il giudice esamina l’ammissibilità del ricorso. Il ricorso collettivo è proponibile solo in presenza di identità di situazioni sostanziali e processuali e di assenza di conflitto di interessi. Nel caso concreto le posizioni sono illustrate collettivamente e genericamente, senza la descrizione analitica della condizione di ciascun ricorrente, senza gli estremi dei provvedimenti pensionistici e delle date di decorrenza, risultando prodotti soltanto i cedolini di un rateo.
La Corte richiama l’insegnamento costante per cui la carenza espositiva dei presupposti di fatto, sanzionata dall’art. 152, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 174/2016, è rilevabile d’ufficio. La documentazione non può colmare le lacune del ricorso, avendo funzione di prova e non di integrazione delle allegazioni. Il petitum resta generico e non consente di correlare le domande alle singole posizioni, né di valutare l’interesse ad agire.
Un ulteriore profilo di inammissibilità scaturisce dalla mancata comparizione dei difensori all’udienza, indice della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. L’interesse ad agire, condizione dell’azione, deve sussistere anche al momento del decidere. Il ricorso è dunque inammissibile e le spese sono integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.