Doppio calcolo della pensione militare e decurtazione del comma 707 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 573 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014 si applica a tutte le pensioni liquidate o da liquidare a decorrere dal 2 gennaio 2012, comprese quelle del comparto militare, non rinvenendosi nella norma primaria alcuna esclusione soggettiva. Il meccanismo del doppio calcolo confronta l’importo retributivo con quello contributivo e pone in pagamento il risultato meno favorevole, con decorrenza dal 1° gennaio 2015. Non integra diritto quesito la circostanza che la decurtazione operi solo dal 2015, poiché nessun rateo anteriore viene inciso. Il messaggio INPS n. 1180/2016, invocato dalla ricorrente, configura atto di indirizzo privo di efficacia derogatoria della fonte primaria. Restano escluse dal meccanismo le sole pensioni ordinarie di inabilità di cui alla legge n. 222/1984.
Il Fatto
La ricorrente, già Generale dell’Arma dei Carabinieri e cessata dal servizio per infermità con titolarità di pensione privilegiata calcolata con il sistema retributivo, ha domandato la riliquidazione del trattamento senza l’applicazione della decurtazione prevista dal comma 707. Ha sostenuto la natura militare della prestazione, l’inapplicabilità della norma al comparto e l’esistenza di un diritto quesito, richiamando il messaggio INPS n. 1180 del 15 marzo 2016.
L’INPS, costituitosi, ha replicato che il pagamento è stato correttamente determinato nell’importo più basso risultante dal doppio calcolo. Il messaggio invocato dalla difesa precisava la natura provvisoria dell’esclusione, in attesa dell’implementazione delle procedure informatiche, e non conteneva alcuna deroga alla norma primaria. L’Istituto ha chiesto il rigetto del ricorso e, in subordine, ha eccepito il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda la pretesa riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato, in qualità di militare, senza applicazione dell’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014. La Sezione ha ricostruito il contenuto della disposizione, che novella l’art. 24, comma 2, del d.l. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, aggiungendovi il periodo secondo cui l’importo complessivo del trattamento non può eccedere quello liquidabile con le regole di calcolo vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto, computando l’anzianità contributiva necessaria al conseguimento del diritto e quella maturata nel periodo successivo.
Il giudice ha precisato l’ambito applicativo della norma: essa preclude la possibilità di maturare con il sistema contributivo un trattamento superiore a quello che sarebbe stato corrisposto con il sistema retributivo e opera su tutte le pensioni liquidate o da liquidare dal 2 gennaio 2012, nei confronti dei soggetti iscritti all’AGO e alle forme sostitutive ed esclusive, in possesso di anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e con contribuzione successiva al 31 dicembre 2011.
Nel ricostruire il meccanismo del doppio calcolo, la sentenza richiama il messaggio INPS n. 1180/2016, che ha illustrato le procedure di prima liquidazione dal 1° gennaio 2015. Per le pensioni interessate è disposto un secondo calcolo interamente retributivo dalla decorrenza originaria, oltre a quello previsto dalla legge n. 214/2011; all’esito, è posto in pagamento l’importo meno favorevole dei due. La Sezione osserva che, poiché la decorrenza della decurtazione è fissata al 2015, non si configura alcuna incidenza sui ratei già corrisposti e non è prospettabile un diritto quesito.
Quanto all’argomento fondato sul messaggio dell’Istituto, la Corte ne ha escluso la portata derogatoria: si tratta di atto di indirizzo della pubblica amministrazione, che non può prevalere sulla fonte primaria né introdurre esclusioni soggettive non previste dal legislatore. Il richiamo alla natura militare della prestazione non trova riscontro nel testo della disposizione, che non contempla alcuna esclusione del comparto. La Sezione ha infine delimitato l’area delle prestazioni sottratte al meccanismo, individuandola nelle sole pensioni ordinarie di inabilità di cui alla legge n. 222/1984.
Il ricorso è stato pertanto rigettato. In ragione della soccombenza, la ricorrente è stata condannata alle spese a favore dell’INPS, liquidate in € 500. Nulla è stato disposto per le spese di giudizio, stante la relativa gratuità.
Nota della Redazione
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