Cessata materia del contendere nel giudizio per resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 30 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento per la resa del conto giudiziale, disciplinato dagli artt. 141 e ss. c.g.c., pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c.. Tale forma di definizione non subisce variazioni in ragione del tipo di decreto adottato dal giudice monocratico, né discrimina tra accoglimento e rigetto del ricorso. Ove il deposito dei conti intervenga prima della decisione, il giudizio deve essere definito con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nelle successive fasi di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c..
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato la fissazione di un termine perentorio, ai sensi degli artt. 141 e 144 c.g.c., affinché l’agente contabile interno, nella qualità di economo, presentasse al Comune il conto giudiziale relativo agli esercizi finanziari 2019 e 2020, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria ex art. 141, comma 6, d.lgs. n. 174/2016 in caso di grave e ingiustificata omissione.
Con decreto n. 46/2025 il giudice ha fissato il termine per la resa dei conti. Nelle more, l’Amministrazione ha trasmesso la relativa documentazione per entrambi gli esercizi tramite l’applicativo telematico. All’udienza, il rappresentante del Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dalla qualificazione del procedimento attivato dalla Procura. Il rito per la resa del conto, osserva, è sì strumentale rispetto al giudizio di conto, ma non per questo perde la propria natura giurisdizionale: le norme che lo regolano ne scandiscono tutte le fasi e ne impongono la definizione mediante sentenza, esecutiva e non appellabile, emessa all’esito di udienza pubblica.
Da tale premessa discende una conseguenza coerente sul piano sistematico: la forma di definizione del giudizio non può mutare a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico adotta. L’art. 144 c.g.c. non consente, ad avviso del Collegio, differenziazioni tra decreto che accolga il ricorso e decreto che lo rigetti. Il percorso argomentativo si sostiene sul richiamo a Cass. civ. Sez. I n. 6071 del 2005 e a un precedente della stessa Sezione, che aveva già affermato la natura giurisdizionale del procedimento e l’unicità della sua forma di definizione.
Nella specie, il deposito dei conti giudiziali è intervenuto prima della decisione. L’interesse della Procura alla fissazione del termine e all’eventuale irrogazione della sanzione è pertanto venuto meno, con conseguente venir meno della materia del contendere. Il giudice definisce quindi il giudizio, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., con pronuncia di estinzione.
La decisione lascia espressamente impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, che restano riservate alle fasi disciplinate dagli artt. 145 e ss. c.g.c.. Gli atti sono rimessi al magistrato relatore dei conti giudiziali. Infine, rilevata l’assenza di contraddittorio nel giudizio di resa del conto, il giudice non provvede sulle spese.
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Nota della Redazione
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