Riliquidazione della pensione per progressione stipendiale riconosciuta dal giudicato del lavoro (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 5 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato del giudice ordinario che riconosce al personale scolastico assunto a termine il diritto alla progressione stipendiale per anzianità di servizio, in applicazione della direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, vincola l’ente previdenziale e impone la riliquidazione della pensione in godimento con decorrenza dal congedo. Il diritto alle maggiori somme non è tuttavia integralmente esigibile: i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa, si prescrivono in cinque anni ai sensi dell’art. 47-bis del D.P.R. n. 639/1970. Ai fini dell’interruzione, rilevano solo gli atti del titolare del diritto diretti all’ente competente a rideterminare la pensione, e non le richieste provenienti da terzi estranei al giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito in qualità di personale ATA, con reiterati contratti a tempo determinato dal 6 settembre 2001 al 31 agosto 2010, percependo sempre lo stipendio di prima fascia senza la progressione legata all’anzianità. Con sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, confermata in appello e in Cassazione, il Ministero è stato condannato a corrispondere le differenze retributive, poi spontaneamente versate.
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico con decorrenza dal 1 settembre 2010, ha chiesto all’INPS la riliquidazione della pensione in base al giudicato. L’ente è rimasto inerte nonostante le sollecitazioni del Ministero. Da qui il ricorso alla Corte dei conti per la dichiarazione del diritto e la condanna al pagamento delle maggiori somme dal congedo, oltre interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
La questione centrale è la proiezione previdenziale del giudicato lavoristico. La Corte rileva che la sentenza del giudice del lavoro ha accertato in via definitiva il diritto del ricorrente alla progressione retributiva, cumulando i periodi prestati con i successivi contratti a termine. Il riconoscimento della maggiore anzianità produce inevitabili riflessi anche in sede pensionistica, secondo il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato.
Il percorso è lineare: il Ministero ha dato spontanea ottemperanza al giudicato corrispondendo le differenze retributive, ma l’INPS non ha provveduto al ricalcolo. Il giudicante sottolinea che il riconoscimento della maggiorazione pensionistica è diretta applicazione del giudicato e che le ragioni di diritto sono le medesime già avallate dalla Cassazione, con conseguente accoglimento del ricorso.
Segue il profilo della prescrizione, già eccepita dall’ente con la costituzione in giudizio. La Corte richiama l’art. 38, comma 1, lett. d), n. 2) del d.l. n. 98/2011, che ha introdotto l’art. 47-bis del D.P.R. n. 639/1970: i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa, si prescrivono in cinque anni. Nel caso concreto, ritiene interruttiva solo la diffida dell’11 aprile 2024, atto del titolare del diritto e del suo difensore.
Le altre comunicazioni non valgono a interrompere il termine. La raccomandata del 2 novembre 2018 era diretta all’Ufficio scolastico regionale e non all’INPS; il carteggio tra il Ministero e il Convitto è riferibile a soggetti non evocati in giudizio; l’e-mail del 20 maggio 2019, priva di delega dell’interessato e di provata ricezione, non equivale né a diffida né a formale messa in mora. Quanto alla raccomandata del 15 aprile 2018, ricevuta dall’INPS il 18 aprile 2018, essa stessa equivale a domanda amministrativa, ma non fu seguita da alcun altro atto interruttivo fino al 2024: essendo trascorsi più di cinque anni, risultano prescritti i ratei maturati anteriormente al quinquennio rispetto all’11 aprile 2024.
Da qui la condanna dell’INPS alla riliquidazione con decorrenza dal 1 settembre 2010 e al pagamento delle differenze spettanti nei limiti della prescrizione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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