Sei scatti stipendiali nella buonuscita anche per la quiescenza a domanda (TAR Emilia-Romagna n. 1230 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987, come modificato dalla legge n. 232 del 1990, spetta al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile cessato dal servizio a domanda, purché al momento della cessazione abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età e maturato trentacinque anni di servizio utile ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita. I sei scatti integrano l’elenco delle voci computabili ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 1032 del 1973 e non rileva la mancata espressa menzione del beneficio nella disposizione. L’art. 4 d.lgs. n. 165 del 1997 non subordina il beneficio al pagamento della contribuzione, incidendo la disposizione sulla sola base pensionabile. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti non ha natura perentoria, in difetto di espressa previsione di decadenza.
Il Fatto
I ricorrenti, già dipendenti pubblici appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile, sono in quiescenza a domanda per aver raggiunto i cinquantacinque anni di età e i trentacinque anni di servizio utile al calcolo del trattamento di fine servizio. Con diffida hanno chiesto all’Inps la rideterminazione del trattamento con l’inclusione dei sei scatti stipendiali e il pagamento delle somme non corrisposte, oltre a rivalutazione e interessi.
L’Inps ha negato il beneficio, richiamando le pronunce del Consiglio di Stato intervenute sulla materia e rilevando che i benefici reclamati non sono assistiti da versamento contributivo e che gli oneri ricadono sul bilancio dello Stato. I ricorrenti hanno quindi impugnato il diniego davanti al giudice amministrativo, invocando l’art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987 e contestando l’eccezione di prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la controversia come appartenente a un filone giurisprudenziale ormai consolidato, di cui fa propri i principi. In applicazione dell’art. 88, comma 2, lett. d) cod. proc. amm., la motivazione è resa in forma succinta, con rinvio per relationem ai precedenti conformi del Consiglio di Stato, del C.G.A.R.S., dei TAR e dello stesso Tribunale.
Sul piano soggettivo, il Collegio osserva che i destinatari del beneficio comprendono i dipendenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia. L’art. 1911, comma 3, del C.o.m. mantiene l’applicabilità dell’art. 6-bis per tutte le forze di polizia a ordinamento militare.
Sul piano oggettivo, risultano soddisfatte le condizioni previste dal comma 2 dell’art. 6-bis: il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e il raggiungimento dei trentacinque anni di servizio utile al calcolo dell’indennità di buonuscita. Il Collegio esclude l’applicabilità dell’art. 4 d.lgs. n. 165 del 1997, che non modifica il regime di calcolo dell’indennità ma incide sui sei scatti ai soli fini della determinazione della base pensionabile.
La norma è inoltre ritenuta integrativa dell’elenco delle voci computabili ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita contenuto nell’art. 38 d.P.R. n. 1032 del 1973, essendo intervenuta posteriormente e in forza di legge: non osta quindi all’accoglimento la mancata espressa previsione del beneficio tra le voci elencate.
Quanto al termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti per la presentazione della domanda di quiescenza, il Collegio nega la natura perentoria, richiamando la giurisprudenza amministrativa: l’effetto estintivo del diritto non può essere affermato in mancanza di una previsione normativa espressa, essendo il termine funzionale solo a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.
Il ricorso è quindi accolto: è accertato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei sei scatti stipendiali, con condanna dell’Inps alla rideterminazione e riliquidazione del trattamento di fine servizio, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994, con termine di sessanta giorni per provvedere. Non occorre disporre l’annullamento del provvedimento di diniego, poiché viene in rilievo un diritto soggettivo e l’atto non riveste natura di provvedimento amministrativo. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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