Prima istituzione di posizioni dirigenziali: tetto ex art. 23, c. 2, d.lgs. n. 75/2017 non derogabile (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 216 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di prima istituzione di posizioni dirigenziali da parte di un ente locale, connessa con una riorganizzazione interna, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, relativo a tutte le categorie, deve essere determinato nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge, incluso quello di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. Il tetto di spesa, avente natura cogente e inderogabile, opera sull’insieme delle risorse complessivamente considerate, senza distinzione tra fondi per il personale non dirigenziale e dirigenziale. In assenza di parametri storici, l’ente può ricorrere a criteri alternativi, come quelli di cui all’art. 57 del CCNL Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020, basati su medie retributive di altri enti, purché sia garantita l’invarianza del valore medio pro-capite del salario accessorio riferito al 31 dicembre 2018.

Il Fatto

Il Sindaco del Comune di Melegnano ha formulato una richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, chiedendo se, in presenza di una riorganizzazione della struttura burocratica dell’ente che preveda l’istituzione ex novo di figure dirigenziali e la ridefinizione delle Elevate Qualificazioni esistenti, sia consentito rideterminare in aumento il limite complessivo di spesa di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. L’istanza, ritenuta ammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto sottoscritta dal legale rappresentante, è stata considerata ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, attenendo all’interpretazione di norme di contenimento della spesa per il personale, riconducibili alla materia della contabilità pubblica. Il quesito richiama ampiamente precedenti pareri resi in argomento dalla stessa Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

La Sezione lombarda prende le mosse dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, norma che reitera precedenti interventi di contenimento della spesa pubblica (art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010 e art. 1, comma 236, legge n. 208/2015), stabilendo che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. Tale valore deve essere adeguato ai sensi dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, che ha superato il limite del 2016 individuandone uno nuovo a partire dal 2018, al fine di garantire l’invarianza del valore medio pro-capite del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Secondo la consolidata giurisprudenza contabile, il tetto del salario accessorio deve essere considerato nel suo complesso: esso non riguarda i singoli fondi per la contrattazione decentrata, ma l’insieme delle risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio di qualsivoglia categoria di personale, sia di comparto, sia titolare di posizione organizzativa, dirigente o segretario comunale e provinciale. Nessuna rilevanza assume la circostanza che le risorse siano imputate al relativo fondo ovvero al bilancio.

Il rispetto del limite di spesa incontra difficoltà applicative in presenza di fenomeni di riorganizzazione interna, come l’istituzione per la prima volta di posizioni dirigenziali, allorché manchino parametri storici cui ancorare il calcolo del tetto massimo. In tali ipotesi, l’amministrazione può ricorrere, nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, all’individuazione di un parametro alternativo, purché adeguatamente motivato e ispirato alla ratio legis che governa i limiti di spesa per il personale.

La contrattazione collettiva offre un criterio di calcolo attraverso l’art. 57, comma 5, del CCNL Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020, che consente agli enti che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale di valutare l’entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Tale previsione continua a trovare applicazione in virtù dell’art. 1, comma 11, del successivo CCNL del 16 luglio 2024. La norma contrattuale impone comunque all’ente il rispetto dei limiti di legge, tra i quali rientra quello di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. La giurisprudenza ha precisato che la conformità al tetto massimo di spesa può essere assicurata mediante utilizzo di economie compensative prelevate dal fondo destinato al trattamento accessorio del personale non dirigenziale.

In continuità con i precedenti pareri, la Sezione dà risposta negativa all’istanza, evidenziando che, in presenza di una riorganizzazione interna che preveda l’istituzione ex novo di posizioni dirigenziali, non è consentito determinare il trattamento accessorio in violazione del limite fissato dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, norma di contenimento della spesa pubblica, di natura cogente e inderogabile, in quanto rispondente a imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica. Con la deliberazione, la Sezione esprime il principio di diritto riportato nel dispositivo, che richiama espressamente l’obbligo di garantire l’invarianza del valore medio pro-capite riferito all’anno 2018 e il calcolo sulla base di valori tratti da medie retributive di altri enti, ai sensi dell’art. 57 del CCNL Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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