Cessazione materia contendere per riliquidazione pensione vigili del fuoco (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 88 del 05.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere presuppone che le parti diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso. Da tali conclusioni emerge il superamento della posizione di contrasto e il venir meno della necessità di una pronuncia. Quando l’amministrazione adotta, nel corso del giudizio, atti idonei a soddisfare integralmente la domanda del ricorrente, la materia del contendere cessa. In accoglimento della concorde richiesta delle parti, le spese possono essere compensate.

Il Fatto

Il ricorrente, già in servizio nei Vigili del Fuoco, collocato in quiescenza con il grado di Capo reparto e un’anzianità utile di quindici anni al 31 dicembre 1995, lamentava l’erronea liquidazione del trattamento pensionistico da parte dell’Inps. L’Istituto, a suo avviso, nel determinare la quota retributiva non aveva applicato l’aliquota di rendimento del 44% prevista per il personale militare dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973. Il ricorrente richiamava anche l’art. 61, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973, che estende al personale dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del Corpo nazionale le disposizioni dettate per le corrispondenti categorie di militari.

Dopo un’istanza di ricalcolo inviata all’Inps nel febbraio 2024, ritenuta non riscontrata, il ricorrente adiva la Corte dei conti, chiedendo la riliquidazione della pensione con la percentuale del 2,44% annuo per gli anni maturati al 31 dicembre 1995, secondo il calcolo indicato dalle Sezioni riunite n. 1/2021 e confermato dalle Sezioni riunite n. 12/2021, oltre agli arretrati, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.

La Motivazione della Corte

Nel costituirsi, l’Inps ha rappresentato di avere riesaminato la posizione del ricorrente alla luce della giurisprudenza intervenuta e delle proprie circolari interne, riliquidando la pensione con l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 mediante determina del 20 marzo 2024. Gli arretrati erano stati corrisposti insieme al trattamento pensionistico del mese di giugno 2024. L’Istituto ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La difesa del ricorrente, con note di udienza, ha preso atto del pieno riconoscimento del diritto azionato e ha aderito alla richiesta, evidenziando la contiguità tra la notifica del ricorso e il successivo riconoscimento. All’udienza l’Istituto ha reiterato la propria istanza.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sul punto, segnatamente Cass. civ. Sez. II, ord. n. 19845/2019, per affermare che la cessazione della materia del contendere richiede il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e conclusioni conformi delle parti. Tali condizioni sussistono nel caso esaminato.

Il giudice ha dato rilievo alla sopravvenuta adozione, in via amministrativa, di atti pienamente satisfattivi della domanda del ricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere e, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, ha compensato le spese. La pronuncia non contiene un accertamento sul merito della pretesa pensionistica, definita in via amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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