Spese di sponsorizzazione sportiva: presunzione assoluta di inerenza senza requisiti ulteriori (Cass. civ. Sez. 5 n. 10070 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di sponsorizzazione, il regime di cui all’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, nel testo vigente ratione temporis, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, laddove i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario. Tale presunzione opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma speciale, senza che rilevino ulteriori requisiti quali la forma scritta del contratto o la coerenza economica dell’operazione. Le dichiarazioni stragiudiziali di un terzo non possono mai integrare una confessione stragiudiziale munita di prova legale, ma possono al più assumere valenza indiziaria nel contesto della prova presuntiva, anche nel processo tributario. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli censure eterogenee e incompatibili, mescolando la violazione di legge con l’omesso esame di un fatto decisivo.
Il Fatto
La società contribuente impugnava due avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2006 e 2007, con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, i costi sostenuti in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con alcune associazioni sportive dilettantistiche, ritenendoli indeducibili per mancanza dei presupposti richiesti dall’art. 90, comma 8, l. n. 289 del 2002.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi della società, ma la Commissione tributaria regionale della Toscana, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate, riformava parzialmente la sentenza, dichiarando l’indeducibilità dei costi relativi a due contratti di sponsorizzazione per l’inesistenza degli ulteriori requisiti di effettività e inerenza previsti dall’art. 109 t.u.i.r. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, ricordando che l’art. 90, comma 8, l. n. 289 del 2002 qualifica come spesa di pubblicità, fino a un importo annuo non superiore a 200.000 euro, il corrispettivo erogato a favore di associazioni sportive dilettantistiche per la promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante, mediante una specifica attività del beneficiario. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente interpretato tale disposizione nel senso che essa introduce una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione, operante in virtù della sola ricorrenza dei presupposti normativi, senza che possano richiedersi ulteriori requisiti, come la forma scritta del contratto o la coerenza economica dell’operazione.
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha ritenuto fondata la censura della società, poiché la CTR aveva erroneamente subordinato la fruibilità dell’agevolazione anche alla ricorrenza degli ulteriori requisiti di competenza, certezza, determinatezza e inerenza previsti dall’art. 109 t.u.i.r., in contrasto con la natura assoluta della presunzione legale stabilita dalla norma speciale.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha accolto la doglianza relativa alla qualificazione come “confessione stragiudiziale” delle dichiarazioni rese da un terzo all’amministrazione finanziaria circa la mancata esecuzione dell’attività promozionale. La Suprema Corte ha precisato che la confessione stragiudiziale, ai sensi dell’art. 2735 c.c., postula una dichiarazione resa da una parte su fatti a sé sfavorevoli, sicché le dichiarazioni di un terzo non possono mai rivestire natura confessoria. Esse, tuttavia, ben possono essere utilizzate quali elementi indiziari nel processo tributario, concorrendo alla formazione del convincimento del giudice come prova presuntiva, purché il giudice di merito ne verifichi la riconducibilità al soggetto che ha agito in veste di rappresentante della società.
Il secondo motivo è stato invece dichiarato inammissibile per cumulo di censure fra loro incompatibili, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., non potendo coesistere la denuncia di violazione di legge — che presuppone la ricostruzione fattuale del giudice di merito — con quella di omesso esame di un fatto decisivo, che tale ricostruzione contesta. La Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui ha demandato anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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