Imposta unica sulle scommesse: il bookmaker estero e il CTD sono soggetti passivi in solido (Cass. civ. Sez. 5 n. 12281 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sulle scommesse, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010, sono soggetti passivi non solo i concessionari, ma anche coloro che, pur in assenza di concessione, gestiscono o raccolgono scommesse, direttamente o per conto di terzi. In caso di attività svolta per conto di un bookmaker estero non collegato al totalizzatore nazionale, il soggetto passivo è il titolare del centro di trasmissione dati, obbligato in solido con il bookmaker medesimo. La mancata abrogazione dell’art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190 del 2014 ad opera dell’art. 1, comma 945, della legge n. 208 del 2015 comporta l’applicabilità del regime forfettario del triplo della media provinciale della raccolta ai soggetti non regolarizzati, per i quali la determinazione su base presuntiva è costituzionalmente legittima in quanto non esclude la prova contraria. La disciplina non è discriminatoria ai sensi degli artt. 49, 52 e 56 TFUE, applicandosi indistintamente a tutti gli operatori del territorio nazionale, ed è esclusa l’esimente della obiettiva incertezza normativa per i periodi d’imposta successivi al 2011.
Il Fatto
Con avviso di accertamento, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contestava a un bookmaker estero e al titolare di un centro di trasmissione dati (CTD), operante per suo conto in Italia in assenza di concessione, il mancato pagamento dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2016. La base imponibile era determinata in via forfettaria ai sensi dell’art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190 del 2014, per un importo di euro 89.280,44, oltre sanzioni e interessi, non essendo stata attivata la procedura di regolarizzazione prevista dalla normativa vigente. Il ricorso dei contribuenti veniva rigettato in primo grado e l’appello era respinto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, che confermava integralmente la decisione sfavorevole.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., ha disatteso l’istanza di riunione e quella di discussione in pubblica udienza, richiamando la natura discrezionale e ordinatoria del provvedimento di riunione e l’assenza di questioni nomofilattiche, in adesione ai principi espressi dalle Sezioni Unite n. 14437 del 2018. Ha poi scrutinato i sei motivi di ricorso, tutti ritenuti manifestamente infondati alla luce della giurisprudenza consolidata, citando, tra le più recenti, Cass. n. 24433/2024, Cass. n. 11584/2026 e Cass. n. 11720/2026.
Quanto al secondo motivo, concernente la presunta abrogazione del regime forfettario ad opera dell’art. 1, comma 945, della legge n. 208 del 2015 (che introduce la tassazione sul margine), la Corte ha chiarito che tale nuova disciplina si applica esclusivamente agli operatori collegati al Totalizzatore Nazionale. Per i soggetti non regolarizzati, come i ricorrenti, continuano ad applicarsi le norme speciali di cui all’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011 e all’art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190 del 2014, non abrogati dal legislatore. La Corte ha pertanto escluso che la nuova imposta sul margine abbia trasformato il tributo da indiretta a diretta, esonerando i CTD.
Con riguardo al terzo motivo, la Corte ha ripercorso il proprio orientamento, già espresso nell’ordinanza n. 7673/2025, sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190 del 2014. La determinazione su base forfettaria (triplo della media provinciale delle giocate) è ritenuta ragionevole in ragione della posizione di favore dell’operatore non autorizzato e dell’impossibilità di ricostruire la raccolta effettiva, configurando un accertamento induttivo che non esclude la prova contraria del contribuente. In relazione al quarto motivo, è stata esclusa la discriminazione con gli operatori nazionali, attesa la natura non armonizzata del tributo e la sua applicazione indistinta a tutti gli operatori del territorio italiano, richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-788/18.
Infine, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’esimente della obiettiva incertezza normativa per le annualità successive al 2011 e ha rigettato il sesto motivo sulle spese, ribadendo il principio della soccombenza. In applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., ha condannato i ricorrenti al pagamento di euro 6.000,00 per compensi, di euro 3.000,00 alla controricorrente e di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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