Conti intestati a terzi: presunzione applicabile solo con prova della disponibilità (Cass. civ. Sez. V n. 14534 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indagini bancarie, i dati acquisiti presso gli istituti di credito relativi a conti correnti formalmente intestati a terzi possono fondare la presunzione legale di cui all’art. 32, primo comma, n. 2), d.P.R. n. 600 del 1973 solo a condizione che l’Ufficio provi, anche per presunzioni qualificate, che il conto è nella disponibilità di fatto del contribuente accertato. La mancanza dell’autorizzazione prevista dall’art. 32, primo comma, n. 7), d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 51, comma 2, n. 7), d.P.R. n. 633 del 1972, attenendo a rapporti interni tra uffici e non essendo accompagnata da alcun obbligo di motivazione, non determina l’inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo che ne derivi un concreto pregiudizio al contribuente. Il mero rapporto familiare tra contribuente e terzo intestatario non integra prova presuntiva qualificata della riferibilità delle movimentazioni, occorrendo ulteriori elementi indiziari, il cui onere di allegazione grava sull’Ufficio. Il giudice di merito che ometta di esaminare le prove documentali offerte dal contribuente a giustificazione delle singole movimentazioni viola il riparto dell’onere probatorio.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale presso lo studio legale del contribuente, l’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2014, con il quale, sulla base di indagini bancarie su conti correnti intestati anche ai genitori, accertava un maggior imponibile ai fini Irpef e Iva, imputando le operazioni ritenute ingiustificate a compensi non dichiarati e irrogando le relative sanzioni.
La Commissione tributaria provinciale di Cosenza accoglieva il ricorso del contribuente; la sentenza era riformata in appello dalla Commissione tributaria regionale della Calabria, che riteneva legittimo l’atto per assenza di prova e riscontro documentale sulla natura delle movimentazioni. Il contribuente ricorre per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia si difende con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte rileva che l’autorizzazione all’indagine bancaria su conti di terzi è un atto meramente interno, con funzione organizzativa e incidente nei rapporti tra uffici. La sua mancanza non comporta inutilizzabilità dei dati acquisiti, in assenza di una previsione specifica, salvo che ne derivi un concreto pregiudizio al contribuente o venga in discussione la tutela di diritti fondamentali. Non vige, in materia tributaria, il principio processualpenalistico della inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita. Non sussiste, dunque, l’omesso esame di un fatto decisivo: la Commissione tributaria regionale ha ritenuto l’autorizzazione semplicemente irrilevante.
Il terzo motivo è fondato. La Corte ribadisce che i dati bancari costituiscono prove presuntive utilizzabili per dimostrare l’esistenza di un’attività occulta e per quantificarne il reddito, incombendo al contribuente l’onere di provare che i movimenti non sono fiscalmente rilevanti. Tuttavia, quando il conto è formalmente intestato a terzi, l’Ufficio deve fornire la previa prova, anche per presunzioni qualificate, che il conto è nella disponibilità di fatto del contribuente; solo allora opera la presunzione legale con spostamento dell’onere probatorio. Il rapporto di stretta contiguità familiare e l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti possono essere elementi sintomatici, ma devono accompagnarsi ad altri indizi, il cui onere di allegazione grava sull’Ufficio.
La Commissione tributaria regionale non si è attenuta a tale principio, avendo affermato che il mero rapporto familiare è sufficiente a inferire la riferibilità al contribuente delle movimentazioni, fatta salva la prova contraria.
Anche il quarto motivo è fondato. La presunzione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, di fonte legale, non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici. Il contribuente che intenda superarla deve offrire una prova analitica, indicando provenienza e destinazione dei singoli pagamenti. A fronte di tale prova, il giudice di merito ha l’obbligo di verificarne con rigore l’efficacia dimostrativa per ciascuna operazione. La Commissione, invece, non ha esaminato i documenti prodotti, limitandosi ad affermare genericamente l’assenza di riscontro documentale.
Il ricorso è pertanto accolto limitatamente al terzo e quarto motivo, rigettati gli altri; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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