Muro divisorio non è veduta ma ballatoio con parapetto sì (Cass. civ. Sez. II n. 19685 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il muro divisorio tra due immobili non può dar luogo all’esercizio di una servitù di veduta, perché assolve la funzione di demarcazione del confine e, anche quando consente di inspicere e prospicere in alienum, è inidoneo a costituire una situazione di soggezione di un fondo all’altro per la reciproca possibilità di affaccio. Tuttavia, se a seguito di un intervento edilizio il muro venga a svolgere la funzione di parapetto di un ballatoio ampliato, la struttura può essere qualificata come veduta, essendo sufficiente la sua oggettiva idoneità all’affaccio in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza per una persona di statura normale. Il relativo accertamento è un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità se plausibile e adeguatamente motivato, salvo il limite della violazione del principio di diritto enunciato in fase rescindente.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile agisce per accertare l’inesistenza di una servitù di veduta a carico del proprio fondo e a favore del fondo confinante, oltre alla condanna dei vicini alla demolizione del piano di calpestio sopraelevato e al risarcimento dei danni. I convenuti propongono domanda riconvenzionale volta a riconoscere la veduta per destinazione del padre di famiglia o per usucapione.
Il tribunale rigetta la riconvenzionale e ordina la rimozione del camminamento. La corte d’appello, in riforma, accerta la servitù per destinazione prima dei lavori di ampliamento. La Cassazione, in fase rescindente, cassa con rinvio per mancata applicazione del principio secondo cui il muro divisorio non può fondare una veduta. Il giudice di rinvio, all’esito di un nuovo esame, accoglie la domanda di tutela reale e ordina la rimozione dell’ampliamento del ballatoio, che a lavori ultimati svolge funzione di parapetto. I soccombenti ricorrono in cassazione con quattro censure.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce la contraddittorietà della motivazione, vizio non più censurabile dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, e nella parte sull’art. 2697 cod. civ., poiché si contesta l’apprezzamento delle prove, sottratto al giudizio di legittimità. La doglianza è invece infondata quanto alla violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.: la cassazione con rinvio riguardava una situazione di fatto in cui il muro partiva dal piano di calpestio da entrambi i lati, laddove la sentenza impugnata ha correttamente applicato quel principio allo stato anteriore ai lavori e ha poi accertato che i ricorrenti, ampliando il ballatoio fino al muro ed estendendolo a veranda, avevano reso il muro parapetto, idoneo all’affaccio agevole e sicuro.
La Corte ribadisce che, per le vedute esercitate da ballatoi, è sufficiente l’oggettiva idoneità all’inspicere e prospicere in alienum in condizioni di sicurezza per una persona di statura normale, anche in assenza della specifica funzione di veduta. Il giudizio sulla possibilità di affaccio è un giudizio di fatto incensurabile se plausibile e adeguatamente motivato.
Il secondo motivo, sull’altezza del parapetto di 95,50 cm, è infondato: quella misura è stata effettivamente considerata, corrispondendo in modo approssimativo all’altezza del petto di una persona di normale statura, e la veranda è stata qualificata come veduta e non come luce irregolare. Il terzo motivo è inammissibile perché, sotto l’apparente violazione degli artt. 1146, 1158, 1061 e 1062 cod. civ., mira a una diversa ricostruzione in fatto della preesistenza della servitù, in contrasto con il principio enunciato in fase rescindente.
Il quarto motivo è infondato. Non è violato l’art. 885 cod. civ., perché il giudice di rinvio ha escluso l’innalzamento del muro comune ritenendolo lesivo della veduta sul mare dei vicini, esercitando il proprio potere discrezionale. Neppure sono violati gli artt. 905 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., poiché il giudice ha esaminato i rimedi alternativi alla demolizione, ritenendoli implicitamente non praticabili, e ha lasciato all’accordo delle parti l’individuazione di soluzioni alternative. Non era necessario che la domanda di misura meno afflittiva fosse proposta già in primo grado, essendo sufficiente che la parte avesse sollecitato il potere riduttivo del giudice.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 885 c.c. – Innalzamento del muro comune
- Art. 905 c.c. – Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi
- Art. 1061 c.c. – Servitù non apparenti
- Art. 1062 c.c. – Destinazione del padre di famiglia
- Art. 1146 c.c. – Successione nel possesso. Accessione del possesso
- Art. 1158 c.c. – Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 384 c.p.c. – Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito