Revocazione e termine breve per il ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 2735 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della citazione per revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante sia per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione. La tempestività del ricorso va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, su istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione ai sensi dell’art. 398, comma 4, cod. proc. civ. La ragione è che l’esercizio della prima impugnazione presuppone la conoscenza della sentenza e realizza quel notum facere cui l’art. 326, comma 1, cod. proc. civ. collega il decorso del termine breve.
Il Fatto
La controversia ha origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una contribuente, titolare di una ditta esercente attività di agenzia di viaggi, con cui l’Ufficio, sulla base di indagini finanziarie, aveva contestato un maggior reddito di impresa, ai fini delle imposte dirette e Iva, per l’anno 2008. La Commissione tributaria provinciale di Roma, previa riunione con il ricorso di una società partecipata, aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente. La Commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate e rigettava quello della contribuente.
Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, resistito dall’Agenzia delle entrate, che in via preliminare eccepiva l’inammissibilità del ricorso per tardività. La contribuente aveva infatti impugnato la medesima sentenza anche per revocazione, con atto spedito il 3.08.2018, mentre il ricorso per cassazione era stato spedito il 22.10.2019.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per intempestività, che risulta fondata. Il Collegio richiama il principio secondo cui la notificazione della citazione per revocazione di una sentenza di appello equivale, per il notificante e per il destinatario, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per il ricorso per cassazione, salvo che il giudice della revocazione abbia sospeso il termine ai sensi dell’art. 398, comma 4, cod. proc. civ.
Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 326, comma 1, cod. proc. civ.: la conoscenza della sentenza per effetto della notificazione si realizza tramite la consegna della copia integrale da parte dell’ufficiale giudiziario. Quando il difensore esercita per conto della parte il diritto di impugnazione, quel notum facere si realizza a maggior ragione nel momento in cui alla redazione dell’atto di impugnazione segue l’esternazione nel processo tramite la notificazione, con effetto dall’ultima notificazione.
La Corte precisa che non si tratta di interpretazione analogica, poiché l’ipotesi di conoscenza legale idonea al decorso del termine breve non riguarda un equipollente della notificazione, ma un modo di realizzazione del suo effetto, provocato dalla stessa parte. L’operazione ermeneutica è semmai un’interpretazione estensiva, ammissibile anche in presenza di norme eccezionali. A sostegno sono richiamate Cass. Sez. 3 n. 13446 del 2020, Cass. Sez. 5 n. 22220 del 2019, Cass. Sez. 1 n. 16828 del 2015, Cass. Sez. 3 n. 7261 del 2013 e Cass. Sez. 3 n. 21718 del 2012.
Nel caso concreto, la revocazione era stata proposta con atto spedito il 3.08.2018 e, entro sessanta giorni da tale data, avrebbe dovuto compiersi anche la notificazione del ricorso per cassazione, avvenuta invece il 22.10.2019, oltre il termine breve ex art. 325, comma 2, cod. proc. civ., pur tenendo conto dello slittamento del termine dal 30.10.2018 al 30.7.2019 per effetto della sospensione di nove mesi di cui all’art. 6 del d.l. n. 119/2018. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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