Notifica urgente dell’accertamento in periodo COVID-19 per frode IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 16568 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione di cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 opera solo nei confronti dell’amministrazione finanziaria, con la conseguenza che il liquidatore conserva la legittimazione processuale, mentre i soci non sono legittimati a impugnare gli atti impositivi notificati alla società. La questione attinente alla legittimatio ad causam ha natura fondante ed è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, non essendo configurabile alcun giudicato implicito. Gli avvisi di accertamento concernenti una frode IVA idonea a giustificare la comunicazione di notizia di reato ex art. 331 c.p.p. rientrano tra gli atti indifferibili e urgenti che possono essere notificati durante il periodo di sospensione dei termini previsto dall’art. 157, comma 1, del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, restando irrilevante che, per i medesimi fatti, l’indagine penale sia già stata avviata.
Il Fatto
La controversia trae origine da due avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società a ristretta base sociale, cessata e cancellata dal Registro delle imprese, e del socio titolare del 90% delle quote, per l’anno d’imposta 2016. L’Ufficio contestava l’indebita deduzione di costi e l’indebita detrazione IVA relativi a fatture per operazioni inesistenti, emesse da una società fornitrice ritenuta “cartiera”. Gli avvisi venivano notificati durante il periodo di sospensione dei termini previsto dall’art. 157 del d.l. n. 34/2020, con indicazione della loro natura di atti urgenti e indifferibili.
Con un unico ricorso, il contribuente impugnava sia l’accertamento emesso nei confronti della società sia quello a lui riferito quale socio. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo illegittimi gli avvisi per mancata motivazione sulle ragioni di urgenza; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello dell’Ufficio, reputando insufficiente il mero riferimento a “gravi violazioni”. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione avverso l’avviso emesso nei confronti della società. Richiamando il proprio precedente (Cass. n. 36892/2022), la Suprema Corte afferma che il liquidatore conserva tutti i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale della società cancellata, essendo l’unico legittimato a opporsi agli atti impositivi; i soci, invece, sono privi di legittimazione, poiché gli effetti dell’estinzione sono posticipati anche ai fini dell’efficacia e validità degli atti del contenzioso. Trattandosi di questione attinente alla legitimatio ad causam, non è configurabile alcun giudicato implicito e, ex art. 382 c.p.c., va disposta la cassazione senza rinvio.
Quanto al primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 112 c.p.c., la Corte lo ritiene infondato. Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base a una ricostruzione autonoma dei fatti, e nel caso di specie la sentenza impugnata si è pronunciata sul thema decidendum facendo applicazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte osserva che la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 25/E del 2020 non ha natura meramente interpretativa, ma applicativa, idonea a completare il precetto di rango primario con una normativa di dettaglio, vincolante in virtù del rinvio contenuto nella legge (Cass. n. 14025/2024). La notifica anticipata è legittima in presenza di una qualificazione delittuosa o fraudolenta della condotta, per il conseguente pericolo di perdita fiscale per l’erario, a nulla rilevando che per i medesimi fatti l’indagine penale sia già stata avviata (Cass. n. 17656/2025).
Il giudice di merito si era limitato a ritenere insussistenti le ragioni di urgenza, senza esaminare le motivazioni contenute nell’avviso, che richiamavano la gravità delle violazioni, la cessazione della società e il fondato pericolo per la riscossione, in conformità alla circolare applicativa. La Corte cassa pertanto la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per il riesame della questione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 382 c.p.c. – Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza
- Art. 331 c.p.p. – Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio