Clausola di esclusione dipendenti come delimitazione del rischio non vessatoria (Cass. civ. Sez. 3 n. 4323 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola contrattuale che esclude dalla copertura assicurativa la responsabilità civile verso i dipendenti del contraente non riveste natura vessatoria, configurandosi come clausola di delimitazione del rischio assicurato e non come limitazione della responsabilità dell’assicuratore. La questione relativa alla vessatorietà di una clausola di polizza, ove non risulti dedotta nei giudizi di merito, è inammissibile in sede di legittimità, dovendo il ricorrente indicare, a pena di inammissibilità, il specifico atto processuale in cui la questione è stata proposta.
Il Fatto
Un lavoratore ventenne decedeva in un cantiere mentre svolgeva attività di elettricista per conto di una società in accomandita semplice, affidataria di un subappalto. I genitori, il figlio minorenne e la convivente della vittima convenivano in giudizio il committente, la subappaltatrice e i soci di quest’ultima, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale, accertata la responsabilità concorrente di committente, appaltatrice e subappaltatrice, condannava i convenuti al pagamento delle relative somme, disponendo la manleva da parte delle rispettive compagnie assicuratrici.
La Corte d’appello, accogliendo parzialmente gli appelli, rigettava la domanda di garanzia proposta dalla subappaltatrice e dai suoi soci nei confronti della compagnia assicuratrice, ritenendo inoperante la copertura per il sinistro in questione. Avverso tale statuizione uno dei soci della subappaltatrice proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha preliminarmente escluso ogni questione di legittimazione del socio ricorrente a impugnare la sentenza d’appello, rilevando che si era formato il giudicato interno sulla sua qualità di soggetto coperto dalla polizza in quanto socio illimitatamente responsabile della società di fatto contraente.
Esaminando il primo e il secondo motivo di ricorso, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per insufficiente esposizione dell’interesse ad impugnare e per la natura delle censure, volte a una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità. La qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo, operata dalla Corte territoriale, era stata adeguatamente motivata sulla base di elementi fattuali quali l’iscrizione alla camera di commercio, la disponibilità di una propria organizzazione aziendale e la genericità delle direttive impartite.
Quanto al terzo motivo, incentrato sulla ritenuta vessatorietà della clausola CS70 della polizza, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, rilevando che la questione era stata sollevata per la prima volta solo in sede di legittimità, senza che il ricorrente avesse indicato, nel rispetto del principio di autosufficienza, l’atto processuale del giudizio di merito in cui era stata dedotta. Nel merito, la clausola che esclude dalla copertura alcune figure professionali non è stata ritenuta vessatoria, operando come delimitazione del rischio assicurato e non come limitazione della responsabilità dell’assicuratore.
Il quarto motivo, concernente la qualificazione della vittima come coappaltatore, è stato infine dichiarato inammissibile, trattandosi di censura avverso una valutazione di fatto del giudice di merito, compiutamente motivata e non sindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore della sola controricorrente che aveva svolto attività difensiva.
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Nota della Redazione
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