Reticenza e clausola claims made: no indennizzo per rischio già noto (Cass. civ. Sez. III n. 14379 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’assicurazione con clausola claims made, la clausola contrattuale che esclude la copertura per fatti o circostanze pregresse già note all’assicurato concorre a definire il perimetro del rischio garantito e va scrutinata d’ufficio con priorità logica rispetto all’accertamento dell’eventuale reticenza. L’interpretazione della clausola data dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo se non plausibile o se disattende i canoni legali di ermeneutica. Accertata l’inammissibilità del motivo che investe la copertura, diviene inammissibile per difetto di interesse anche il motivo sulla reticenza, ormai incapace di condurre all’annullamento.
Il Fatto
Il ricorrente, già sindaco di un comune, aveva stipulato con una compagnia assicurativa due polizze di responsabilità civile patrimoniale con clausola claims made, a copertura della responsabilità amministrativa e contabile per danni arrecati all’ente nell’esercizio delle funzioni istituzionali. A seguito di un accesso istruttorio della magistratura contabile e del successivo invito a dedurre, era poi intervenuta condanna, in entrambi i gradi del giudizio di responsabilità, al risarcimento dei danni a favore del comune, per una somma definitivamente quantificata.
Il ricorrente aveva quindi citato la compagnia per ottenere il pagamento dell’indennizzo assicurativo. Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva accolto la domanda. La Corte di Appello di Ancona ha riformato integralmente la pronuncia, rigettando l’istanza attorea. Propone ricorso per cassazione il soccombente, con due motivi; resiste la compagnia, succeduta agli assicuratori nella titolarità del contratto.
La Motivazione della Corte
La sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi, ciascuna idonea di per sé a sorreggere la decisione. Da un lato, la Corte territoriale ha ravvisato in capo all’assicurato la consapevolezza, al momento della stipula, dell’esistenza di eventi potenzialmente produttivi di rischio e l’omessa segnalazione degli stessi, valutata come condotta reticente in violazione dell’art. 1892 cod. civ. e degli obblighi informativi pattuiti. Dall’altro, ha ritenuto l’inoperatività della polizza per effetto della clausola contrattuale che esclude la garanzia per fatti o circostanze pregresse già note all’assicurato o denunciate prima dell’inizio del rapporto.
La Corte di cassazione affronta le censure nell’ordine stabilito dall’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. e scrutinizza per primo il motivo relativo al perimetro della copertura, logicamente preliminare rispetto all’accertamento della reticenza. Il motivo è inammissibile.
La clausola contrattuale è stata intesa dal giudice di merito nel senso di negare la garanzia all’assicurato che, alla stipula, conosceva o poteva ragionevolmente supporre di aver commesso un fatto fonte di responsabilità. Tale lettura è ritenuta non implausibile, perché suffragata dalla formulazione letterale di ampia portata della pattuizione — riferibile, per l’uso della congiunzione disgiuntiva, sia a fatti già denunciati sia a fatti soltanto conosciuti — e coerente con la necessità di preservare l’alea, elemento essenziale del contratto, esclusa dall’art. 1895 cod. civ. ove si consentisse di assicurare eventi già avvenuti e noti all’assicurato.
La doglianza del ricorrente si risolve nel contrapporre una propria diversa esegesi della clausola, senza allegare l’inosservanza di canoni ermeneutici individuati. La Corte ribadisce che l’interpretazione del giudice di merito si sottrae al sindacato di legittimità quando costituisce una delle possibili e plausibili letture: il controllo investe il rispetto dei canoni degli artt. 1362 e seguenti cod. civ. e la coerenza della motivazione, non il risultato interpretativo in sé, con conseguente inammissibilità di ogni critica che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto (Cass. n. 4272 del 2023; Cass. n. 9461 del 2021).
Dichiarato inammissibile il secondo motivo, diventa inammissibile per difetto di interesse il primo, che non potrebbe in nessun caso condurre all’annullamento della sentenza (Cass. n. 3224 del 2024). Il ricorso è dichiarato inammissibile; le spese di legittimità seguono la soccombenza e si dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
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Nota della Redazione
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