Giudicato penale assolutorio ed efficacia nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 792 del 12.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato nel processo tributario, in ogni stato e grado, quanto agli stessi fatti materiali oggetto di valutazione. L’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 87/2024, si applica anche ai giudizi di cassazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, ancorché il giudicato penale si sia formato prima. Tale efficacia opera anche nei confronti della società nel cui interesse ha agito il rappresentante legale assolto, purché ricorrano l’identità dei fatti materiali e la pronuncia dibattimentale. Nel vigore della disciplina previgente, il giudice tributario non poteva recepire acriticamente il giudicato assolutorio, ma doveva verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui era destinato a operare.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di una società contribuente contro un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva relativi all’anno di imposta 2012, fondato su presunte operazioni oggettivamente inesistenti. I giudici di appello hanno attribuito rilievo alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste, pronunciata dal Tribunale di Genova nei confronti del legale rappresentante della società, condividendo la valutazione dei fatti operata in primo grado.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, contestando la violazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 74/2000, dell’art. 39 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 2909 cod. civ., sostenendo che il giudicato penale non è direttamente rilevante nel processo tributario. La società contribuente è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula «perché il fatto non sussiste», non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi. Essa può essere valutata come possibile fonte di prova, ma il giudice tributario deve verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui è destinata a operare, esercitando gli autonomi poteri di valutazione del materiale probatorio.

Tale assetto è però innovato dall’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 87/2024 e in vigore dal 29 giugno 2024, che riconosce efficacia vincolante nel processo tributario al giudicato penale assolutorio formatosi a seguito di dibattimento, purché verta sugli stessi fatti materiali. La norma non prevede una sospensione obbligatoria del processo tributario in pendenza di quello penale. Rileva l’accertamento dei fatti contenuti nella decisione penale, non il valore extrapenale del dispositivo.

La ratio della riforma risiede nel rafforzare l’integrazione dei sistemi sanzionatori nella prospettiva del rispetto del principio del ne bis in idem, come emerge dal criterio di delega della legge n. 111/2023. Secondo la giurisprudenza della Corte già formatasi, lo ius superveniens si applica anche quando il giudicato penale assolutorio si è formato prima dell’entrata in vigore del decreto, purché alla medesima data sia ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d’appello.

Nel caso concreto la CTR non si è limitata a recepire acriticamente il giudicato penale: ha valorizzato la ricostruzione logica e documentata del legale rappresentante della società, escludendo l’inesistenza delle operazioni. Quanto all’efficacia soggettiva, ricorrono i presupposti della nuova disciplina: assoluzione irrevocabile perché il fatto non sussiste, pronuncia dibattimentale, identità dei fatti materiali. La sentenza assolutoria del legale rappresentante spiega quindi efficacia di giudicato anche nel processo tributario a carico della società. Il ricorso è pertanto respinto, con integrazione della motivazione; nessuna statuizione sulle spese, per il mancato svolgimento di attività difensiva dell’intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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