Patrimoni dei fondi comuni e legittimazione passiva della SGR (Cass. civ. Sez. I n. 25875 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
I fondi comuni di investimento sono privi di autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio. Ne consegue che, in ragione della gestione nell’interesse dei partecipanti, soggetti passivi dei rapporti obbligatori sorti nell’ambito del fondo sono le società di gestione, come tali tenute al pagamento dei debiti. La segregazione patrimoniale di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 58/1998 incide sulla responsabilità patrimoniale, non sulla legittimazione passiva, che va accertata in base all’allegazione dell’attore. Il subentro di altra SGR nella gestione del fondo non priva la precedente gestore della legittimazione, operando il meccanismo dell’art. 111 cod. proc. civ. L’impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ., è ammessa solo per i vizi tipici e non consente al giudice il riesame nel merito della decisione arbitrale.
Il Fatto
Una società conduttrice, con ricorso del 25.03.2019, ha promosso un secondo giudizio arbitrale contro la società di gestione del fondo proprietario dell’immobile locato, chiedendo la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento e, in via subordinata, l’accertamento della legittimità del recesso o la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. In via riconvenzionale la banca ha domandato la condanna al pagamento dei canoni e il rigetto delle pretese avversarie.
Il secondo lodo ha respinto le domande della conduttrice, assumendo come presupposto la risoluzione del contratto già dichiarata in sede di impugnazione del precedente lodo e dichiarando la litispendenza su alcune domande. Il lodo è stato impugnato davanti alla Corte d’Appello, che ha respinto l’impugnazione principale. Avverso tale sentenza la conduttrice ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente l’eccezione di carenza di legittimazione passiva. Osserva che la resistente confonde la legittimazione passiva, quale titolarità del potere di resistere fondata sull’allegazione dell’attore, con la questione di merito dell’effettiva titolarità del rapporto.
Nel merito richiama l’art. 36 TUF: il fondo comune di investimento è patrimonio autonomo, distinto dal patrimonio della SGR, ma privo di soggettività giuridica. In caso di acquisto nell’interesse del fondo, l’immobile viene intestato alla società di gestione, che è legittimata ad agire per far accertare i diritti del patrimonio separato (Cass. n. 16605/2010; Cass. n. 12062/2019). Poiché i fondi sono privi di soggettività autonoma, i soggetti passivi dei rapporti obbligatori sono le società di gestione (Cass. n. 33895/2024; Cass. n. 16285/2024; Cass. n. 7116/2023).
Il subentro di altra SGR nella gestione rileva ex art. 111 cod. proc. civ.: il processo prosegue tra le parti originarie e la sentenza spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare. La segregazione patrimoniale riguarda la responsabilità, non la legittimazione: questione pacifica ma distinta dalla condizione dell’azione.
Sul primo motivo, la ricorrente censura l’inammissibilità del motivo d’appello introdotto in fase conclusiva, volto a far valere l’effetto espansivo esterno dell’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ. Il motivo è inammissibile: la Corte d’Appello ha fondato la decisione su due autonome rationes decidendi — novità e tardività del motivo e non conformità ai vizi tipici dell’art. 829 cod. proc. civ. — e la ricorrente attacca solo la prima.
I motivi secondo, terzo, quarto e quinto sono parimenti inammissibili. Il vizio di omesso esame non può riguardare un fatto processuale, qual è l’intervenuta cassazione di altra sentenza. L’impugnazione del lodo per nullità ha carattere limitato e non autorizza il riesame nel merito. La censura di ultrapetizione non si confronta con la ratio decidendi, poiché le argomentazioni dell’arbitro erano alternative e non rese ad abundantiam. Infine, il vizio di motivazione apparente non è desumibile dal tessuto argomentativo del provvedimento (Sezioni Unite n. 8052/2014). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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