L’esenzione IMU per l’abitazione principale richiede residenza anagrafica e dimora abituale, anche per la pertinenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 12223 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di IMU, la nozione di abitazione principale richiede il concorso imprescindibile dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare nell’immobile, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, come convertito. Tale requisito non ammette deroghe fondate sulla disposizione di cui all’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, che consente di prescindere dalla residenza anagrafica solo in ambito ICI, essendo tale disciplina inapplicabile all’IMU. L’esenzione, pertanto, non spetta né all’immobile né al box che ne costituisca pertinenza, ove manchi la residenza anagrafica in essi. La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile come motivo di ricorso per cassazione solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, e non quando la censura riguardi la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un avviso di rettifica per l’IMU relativa all’anno 2017, notificato a un contribuente dal Comune di Napoli per una pluralità di immobili. Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi al giudice tributario di primo grado, che respingeva parzialmente il ricorso, escludendo il diritto all’esenzione per l’immobile indicato come abitazione principale e per il box pertinenziale, e ritenendo la persistente titolarità in capo al contribuente di altri cespiti immobiliari.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado confermava la decisione, negando il beneficio per carenza del requisito della residenza anagrafica e ritenendo che la titolarità degli altri immobili risultasse da una dichiarazione ICI presentata dal contribuente nel 1995. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato distintamente i tre motivi di ricorso. Con il primo motivo, il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, che, in materia di ICI, consente di prescindere dal requisito della residenza anagrafica qualora il contribuente offra prova contraria. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, osservando che tale disposizione è applicabile esclusivamente all’ICI, mentre in materia di IMU il legislatore ha declinato diversamente il concetto di abitazione principale, richiedendo espressamente che il possessore e il suo nucleo familiare “dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente” nell’immobile, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011.
La Corte ha precisato che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto all’esenzione IMU impone il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione che escludeva la necessità di tali requisiti per il nucleo familiare del possessore. Il giudice di appello aveva quindi correttamente escluso il beneficio per l’abitazione e per il box pertinenziale, in assenza del requisito della residenza anagrafica.
Il secondo motivo, concernente l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite, precisando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Nel caso di specie, la censura si risolveva in una critica all’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Quanto al terzo motivo, la Corte ne ha affermato l’infondatezza, rilevando che la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, e non quando sia oggetto di censura la valutazione delle prove proposte. Nel caso di specie, il giudice di appello non aveva fatto applicazione della regola di riparto dell’onere probatorio, ma aveva tratto il proprio convincimento dall’esame della dichiarazione ICI del 1995 e della documentazione versata in atti, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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