Distrazione spese va riproposta in cassazione se omessa in appello (Cass. civ. Sez. V n. 22478 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Anche nel giudizio tributario la compensazione delle spese giudiziali può essere disposta solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate, riferite a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. Tali ragioni non possono essere illogiche né erronee, altrimenti si configura un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. Il giudice di legittimità, accertata l’assenza di motivazione, regola le spese secondo il principio della soccombenza ai sensi dell’art. 91, primo comma, cod. proc. civ., potendo decidere la causa nel merito ex art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. quando non occorrono ulteriori accertamenti in fatto.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dagli enti impositori e di riscossione avverso una pronuncia di primo grado, disponendo la compensazione delle spese giudiziali. La controversia originaria aveva ad oggetto l’impugnazione di una intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione, in dipendenza di varie cartelle per tributi erariali e locali.

Gli enti impositori e di riscossione hanno resistito con controricorso; la Regione e la Camera di commercio sono rimaste intimate. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a due motivi, trattati congiuntamente per la loro stretta connessione. Con il primo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ., per avere il giudice di appello disposto la compensazione in violazione del principio della soccombenza e con provvedimento privo di motivazione.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 111 Cost., sempre in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ., per l’omessa indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni che legittimano la compensazione. I motivi sono fondati.

La Corte ribadisce che le gravi ed eccezionali ragioni devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia, come la condotta processuale della parte soccombente o l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza. Tali ragioni non possono essere illogiche né erronee, altrimenti si configura un vizio di violazione di legge.

Nel caso concreto non emerge alcuna motivazione a giustificazione della compensazione delle spese giudiziali pronunciata dal giudice di appello. La Corte procede quindi alla regolamentazione delle spese secondo il principio della soccombenza, ai sensi dell’art. 91, primo comma, cod. proc. civ.

Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata per il solo capo relativo alle spese. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con condanna in solido delle controricorrenti e delle intimate alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore del ricorrente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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