Inammissibile il motivo che chiede rivalutazione delle prove (Cass. civ. Sez. V n. 34319 del 28.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell’art. 2697 cod. civ. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso doveva gravare. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o assunte fuori dei poteri officiosi. Non integra alcuna delle due violazioni la censura che contesti la valutazione delle prove esperite, poiché in sede di legittimità è precluso ogni nuovo apprezzamento del materiale istruttorio. Il motivo che, sotto l’apparente violazione di legge, miri a una diversa ricostruzione del fatto è pertanto inammissibile.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale presso la sede di un’associazione, l’Agenzia delle entrate notificava al sottoscrittore della dichiarazione dei redditi, quale responsabile delle sanzioni, un avviso di accertamento per maggiori IRES, IVA e IRAP relative all’anno di imposta 2008. L’Ufficio riteneva che l’ente, pur costituito in forma di associazione culturale, svolgesse attività di spettacolo e somministrazione di bevande con scopo di lucro.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo l’attività commerciale marginale rispetto a quella istituzionale. La Commissione tributaria regionale respingeva l’appello dell’Ufficio. Quest’ultimo proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo; il contribuente resisteva con controricorso, eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo, con cui l’Ufficio deduce la violazione degli artt. 73, 148 e 149 TUIR, nonché degli artt. 115 e 2697 cod. proc. civ., censurando la sentenza di appello per aver ritenuto decisivi elementi irrilevanti e per non aver correttamente applicato il riparto dell’onere probatorio.
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare, secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni. Quanto all’art. 115 cod. proc. civ., la censura è ammissibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi, non anche quando abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ..
La Corte rileva che, nella specie, la Commissione regionale non ha invertito l’onere probatorio: ha unicamente affermato che l’Ufficio non aveva dato la prova della prevalenza dell’attività commerciale. Né ha fondato la decisione su prove estranee al processo, eccezion fatta per il profilo, irrilevante, della mancata distribuzione degli utili, non indicato nell’avviso di accertamento.
Il motivo, dunque, sotto l’apparente violazione di legge, mira in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. La Corte ribadisce che è inammissibile il motivo con cui la parte sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur allegando gli atti processuali sui quali fonda la diversa interpretazione.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dell’Agenzia alle spese di lite. Non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, risultando la ricorrente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Nota della Redazione
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