Effetti dello ius superveniens sul giudicato di rimborso: nessuna falcidia del credito (Cass. civ. Sez. 5 n. 20738 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina sopravvenuta di cui all’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, che ha inciso sull’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, non incide sull’an e sul quantum del diritto al rimborso d’imposta spettante ai contribuenti colpiti dal sisma del 1990, già accertato con sentenza passata in giudicato, ma si colloca esclusivamente sul piano procedimentale della sua attuazione, regolando le modalità di effettuazione dei pagamenti in relazione alle risorse disponibili. Ne deriva che il giudice dell’ottemperanza, adito ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, in caso di incapienza dei fondi è tenuto ad attivare le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica, compresa la nomina di un commissario ad acta, per dare completa esecuzione al giudicato, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento alcuna falcidia dei diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati. Il mancato esercizio di tali poteri integra un error in procedendo rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per sostanziale elusione del comando giurisdizionale.
Il Fatto
Il contribuente, colpito dal sisma del 1990, aveva ottenuto il riconoscimento definitivo del diritto al rimborso IRPEF per gli anni 1990-1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, per un importo di euro 11.511,00 oltre interessi. Il giudicato si era formato all’esito del giudizio di merito, confermato in sede di legittimità con ordinanza della Corte n. 31284 del 2022.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, aveva provveduto al pagamento del solo cinquanta per cento della somma dovuta, invocando la disciplina di cui all’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017. Il contribuente aveva quindi adito il giudice dell’ottemperanza per conseguire la completa attuazione del giudicato, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in composizione monocratica, aveva rigettato la domanda ritenendo il pagamento parziale sufficiente a eseguire integralmente il comando giudiziale. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte aborda preliminarmente il perimetro del sindacato di legittimità sulle sentenze rese in sede di ottemperanza, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992 va interpretato nel senso che è denunciabile non soltanto la violazione delle regole formali del giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo, in particolare il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare e, se del caso, integrare il dictum del giudicato ovvero l’adozione di una decisione che si risolva in una sostanziale elusione del comando giurisdizionale (Cass. n. 22565 del 2004, Cass. n. 3057 del 2008, Cass. n. 8830 del 2014 e Cass. n. 23487 del 2018).
Nel merito, la Corte richiama la propria giurisprudenza costante, enunciata da Cass. n. 16289 del 2022 e ribadita da successive pronunce conformi, secondo cui lo ius superveniens introdotto dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 non incide sull’an e sul quantum del diritto al rimborso, ma si colloca esclusivamente sul piano procedimentale, regolando le modalità di effettuazione dei pagamenti in relazione alle risorse disponibili. Tale disciplina non determina né una estinzione né una compressione definitiva del credito, ma comporta unicamente una regolazione delle modalità e dei tempi di attuazione del rimborso.
La Corte precisa che il giudice dell’ottemperanza, in caso di verifica di incapienza dei fondi stanziati, è comunque tenuto ad attivare, con determinazioni specifiche, anche mediante la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Tale lettura è coerente con i principi della Corte costituzionale, secondo cui l’esaurimento dei fondi non esclude l’adempimento dei giudicati di condanna ma può determinarne soltanto un differimento (Corte cost. n. 157 del 2015), nonché con la giurisprudenza della Corte EDU (Cocchiarella c. Italia e Gaglione c. Italia).
Il giudice dell’ottemperanza, avendo ritenuto integralmente eseguito il giudicato in forza del solo pagamento del 50% dell’importo dovuto, ha di fatto trasformato una normativa di attuazione procedimentale in una causa di indebita riduzione sostanziale del diritto riconosciuto, omettendo di adottare i provvedimenti necessari. La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché provveda a dare piena e concreta attuazione al giudicato, demandando anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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