Rimborso IVA e bene ammortizzabile: rileva la disponibilità, non la proprietà (Cass. civ. Sez. V n. 9576 del 12.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile, il diritto previsto dall’art. 30, terzo comma, lett. c), d.P.R. n. 633/1972 non presuppone la proprietà dei beni ammortizzabili, ma la loro disponibilità in forza di un titolo giuridico che ne assicuri il possesso o la detenzione per un periodo apprezzabilmente lungo. L’espressione “acquisto di beni ammortizzabili” va intesa in senso lato, comprensivo del leasing, ferma la necessaria strumentalità del bene all’esercizio dell’impresa. Il concetto di bene ammortizzabile non si desume dalle imposte dirette né dai principi contabili, ma dalla nozione unionale di beni di investimento. Ne deriva che la qualità di utilizzatore, e non di proprietario, non osta al rimborso.
Il Fatto
La società contribuente ha realizzato un impianto a biomasse su area oggetto di un diritto di superficie costituito a favore di una cooperativa agricola. L’impianto, per il principio di accessione, risultava di proprietà della cooperativa; la società ne ha poi assunto la detenzione come utilizzatrice in forza di un contratto di locazione finanziaria.
Con la dichiarazione del periodo d’imposta 2012 la società ha chiesto a rimborso parte del credito IVA, corrispondente ai costi sostenuti per l’acquisto di beni mobili dell’impianto. L’ufficio ha emesso atto di recupero, applicando la sanzione del 30% per assenza dei presupposti del rimborso. La Commissione tributaria provinciale ha annullato l’atto; la Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello dell’ufficio, ha negato il rimborso sul rilievo che l’impianto non era di proprietà della contribuente e non poteva essere iscritto tra i beni ammortizzabili. Di qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente il motivo con cui la contribuente censura la violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, deducendo che l’ufficio avrebbe introdotto in appello una domanda nuova. Il motivo è inammissibile: il ricorso, privo di autosufficienza, non riproduce la motivazione del provvedimento impugnato né le difese della parte pubblica nei due gradi di merito.
Passando al primo motivo, la Corte individua l’errore in diritto della sentenza impugnata nell’aver attribuito rilievo decisivo, ai fini del rimborso, al presupposto della proprietà dei beni. La Commissione regionale, pur consapevole della scansione temporale dei contratti, ha fondato il proprio ragionamento sul fatto che l’impianto non era di proprietà della contribuente, ma della cooperativa per effetto dell’art. 934 cod. civ.
Tale impostazione contrasta con l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 13162 del 14/05/2024, secondo cui l’esercente attività d’impresa ha diritto al rimborso dell’IVA per i lavori su immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sussista un nesso di strumentalità tra i beni e l’attività svolta. Il Collegio richiama i due orientamenti contrapposti: quello restrittivo, che àncora il rimborso alla titolarità di un diritto reale, e quello che valorizza il principio eurounitario di neutralità dell’imposta.
La Corte aderisce al secondo indirizzo, per la dirimente ragione che il giudice nazionale, nel caso dubbio, deve adottare un criterio di interpretazione conforme, a maggior ragione quando oggetto del giudizio è un’imposta armonizzata. All’espressione “acquisto di beni ammortizzabili” va quindi attribuito il significato lato di disponibilità del bene in virtù di un titolo che ne garantisca il possesso o la detenzione per un periodo apprezzabilmente lungo, come appunto il contratto di locazione finanziaria.
Il concetto di bene ammortizzabile non può essere inteso con riferimento alle previsioni in materia di imposte dirette né ai principi contabili, dovendosi piuttosto fare riferimento alla nozione economica di beni di investimento della direttiva 2006/112/CEE. Ne segue l’accoglimento del primo motivo, l’assorbimento del terzo e la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Nota della Redazione
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