Notifica all’ente priva di sottoscrizione del postino: invalidità e assorbimento dei motivi (Cass. civ. Sez. 5 n. 8161 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a una persona giuridica, l’utilizzo delle modalità di cui all’art. 140 c.p.c. è ammesso purché la notifica sia eseguita alla persona fisica che rappresenta l’ente e non all’ente in forma impersonale, dopo il vano esperimento delle forme previste dall’art. 145 c.p.c. L’operazione notificatoria deve risultare dalla raccomandata informativa (C.A.D.), sicché, ove questa sia priva della sottoscrizione dell’agente postale e del destinatario, la notifica non può ritenersi validamente perfezionata per compiuta giacenza, essendo a tal fine irrilevante la dicitura apposta sulla busta. Ne consegue l’illegittimità dell’avviso di accertamento e l’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.
Il Fatto
La società contribuente proponeva opposizione avverso un’ingiunzione di pagamento notificata dal comune per la riscossione di tributi IMU, sostenendo l’illegittimità della pretesa per vizi di notifica dell’avviso di accertamento e per intervenuta prescrizione. Il giudice di primo grado rigettava l’opposizione e la Corte di gravame, nel confermare in parte la decisione, dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere per la parte di debito sgravata a seguito dell’adeguamento del comune alla giurisprudenza di legittimità in materia di retroattività delle rendite catastali, rigettando l’appello per la residua pretesa ritenuta legittima e non prescritta.
La società contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sulla notificazione e la nullità degli atti impositivi; hanno resistito il comune e la società concessionaria, ed è intervenuto il curatore della società, nel frattempo posta in liquidazione giudiziale.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha ritenuto ammissibile l’intervento del curatore nel giudizio di cassazione, precisando che il fallimento di una parte intervenuto nel corso del giudizio di legittimità non determina l’interruzione del processo, trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio, ma non esclude che il curatore possa intervenire per tutelare gli interessi della massa dei creditori nei limiti delle residue facoltà difensive.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, concernente la dedotta invalidità della notifica dell’avviso di accertamento eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. nei confronti del legale rappresentante della società, la Suprema Corte ha preliminarmente ricordato che la notificazione alla persona giuridica può essere effettuata, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., alternativamente presso la sede sociale o presso il domicilio del legale rappresentante; l’utilizzazione delle forme di cui all’art. 140 c.p.c. è invece consentita solo quando la notifica sia diretta alla persona fisica che rappresenta l’ente e non all’ente in forma impersonale, previo vano esperimento delle forme ordinarie.
Nel caso di specie, la Corte di merito aveva accertato che la notifica era stata eseguita nei confronti del legale rappresentante; tuttavia, la Corte di cassazione ha rilevato che la raccomandata informativa (C.A.D.) risultava priva della sottoscrizione dell’agente postale e del destinatario. Ha quindi affermato che l’operazione notificatoria deve risultare dal C.A.D., essendo a tal fine del tutto irrilevante la dicitura di compiuta giacenza apposta sulla busta, con la conseguente invalidità della notifica.
La fondatezza del primo motivo ha determinato l’assorbimento delle ulteriori censure relative alla caducazione dell’avviso di accertamento per effetto del giudicato sulle rendite catastali e alla nullità dell’avviso di rettifica.
In ragione dell’accertato difetto di notifica, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ha accolto l’originario ricorso del contribuente, condannando le parti controricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
- Art. 145 c.p.c. – Notificazione alle persone giuridiche
- Art. 384 c.p.c. – Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito