Nullità della sentenza per motivazione apparente in tema di operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 12727 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza è nulla per motivazione apparente quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi su cui ha fondato il proprio convincimento o, pur indicandoli, non svolga una disamina chiara e sufficiente sul piano logico e giuridico, tale da permettere il controllo sulla correttezza del ragionamento. Il vizio sussiste altresì quando la motivazione si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, così mancando della funzione di esplicitare le ragioni della decisione. In sede di gravame, la motivazione per relationem è legittima solo se il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima le ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione.
Il Fatto
A seguito di indagini condotte da funzionari della Direzione provinciale, l’Agenzia delle entrate notificava alla società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010, contestando la partecipazione della contribuente a operazioni soggettivamente inesistenti realizzate con una società ritenuta priva di struttura organizzativa e di fatto inoperante, con conseguente recupero a tassazione di maggiore IVA e irrogazione di sanzioni.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società. Sul gravame dell’Agenzia, la Commissione tributaria regionale del Veneto riformava la pronuncia, accolendo l’appello erariale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui l’Agenzia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Il vizio di motivazione apparente integra la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., ricorrendo quando il provvedimento non consente alcun controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento decisorio.
La Suprema Corte ha precisato che la motivazione per relationem è legittima solo quando il giudice d’appello, aderendo alla pronuncia di prime cure, esprima sinteticamente le ragioni della conferma, rendendo possibile il controllo attraverso la lettura congiunta delle due sentenze. Al contrario, è nulla quando il giudice si limiti ad aderire senza che emerga alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata — definita di non facile lettura e corredata da motivazione del tutto incomprensibile — aveva dedicato numerose pagine alla ricostruzione della vicenda processuale e alle difese delle parti, per poi dedicare pochi righi alla parte motiva. Il giudice d’appello non aveva dedicato alcuna parola alla scelta di valorizzare le dichiarazioni del legale rappresentante della società cartiera, né indicato quali fatti del processo verbale di constatazione fossero stati considerati, e non aveva fornito alcuna spiegazione su come superare la denunciata inosservanza del contraddittorio endoprocedimentale.
L’accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo motivo, concernente l’omesso esame di fatti decisivi, e il terzo motivo, relativo all’omessa pronuncia sulle eccezioni ex art. 112 c.p.c. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, in diversa composizione, demandando anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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