Operazioni oggettivamente inesistenti: l’onere della prova presuntiva resta dell’Amministrazione finanziaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 10191 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria che contesti l’indebita detrazione dell’IVA o l’indebita deduzione di costi ha l’onere di provare, anche in forma indiziaria o presuntiva, che l’operazione non è mai stata posta in essere, ma non deve dimostrare la mala fede del contribuente. Una volta fornita tale dimostrazione, spetta al contribuente offrire la controprova dell’effettiva esistenza delle operazioni, onere che non può ritenersi assolto con la mera esibizione della fattura o con la regolarità formale delle scritture contabili. Inoltre, la valutazione degli indizi deve essere globale e non atomistica, dovendo la gravità, precisione e concordanza emergere dal loro complessivo esame. Il processo verbale di constatazione, munito di fede privilegiata, non può supplire alla mancata allegazione in giudizio degli elementi probatori in esso richiamati.
Il Fatto
La società, operante nel settore della lavorazione dei metalli, riceveva per gli anni d’imposta dal 2016 al 2020 altrettanti avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria disconosceva costi e rideterminava l’imponibile IVA, contestando il coinvolgimento in operazioni oggettivamente inesistenti poste in essere con fatture emesse da società ritenute mere cartiere.
Avverso l’avviso relativo all’anno 2017 la società proponeva ricorso, accolto in primo grado. La Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania respingeva l’appello erariale, ritenendo che gli elementi presuntivi addotti dall’Ufficio non raggiungessero la soglia della prova indiziaria grave e precisa. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato le eccezioni di inammissibilità del ricorso erariale sollevate dalla società, rigettandole in quanto infondate: il ricorso non deve riportare pedissequamente le posizioni processuali della controparte, mentre le questioni relative al merito e al giudicato esterno non integrano eccezioni preliminari ma attengono alla fondatezza.
Nel merito, la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione è onerata della prova della fittizietà, che può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, come l’assenza di una idonea struttura organizzativa della società emittente. Solo a fronte di tale dimostrazione sorge per il contribuente l’onere della controprova, che non può consistere nella mera esibizione delle fatture.
Quanto al sindacato di legittimità sulle prove presuntive, la Corte ha affermato che compete al giudice di legittimità il controllo sulla corretta applicazione dell’art. 2729 cod. civ., quando il giudice di merito, violando i criteri giuridici di formazione della prova critica, non abbia fatto buon uso del materiale indiziario. La valutazione degli indizi deve però essere globale e non atomistica, essendo necessario che essi vengano collocati in un contesto articolato in cui ciascuno rafforza l’altro in vicendevole completamento.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice d’appello, che aveva rilevato come l’accertamento fosse imperniato su due riscontri: una contabilità occulta e delle movimentazioni finanziarie. Tali elementi, tuttavia, non erano stati allegati al processo dalla difesa erariale. Il riferimento alla contabilità occulta nel processo verbale di constatazione non poteva supplire alla mancata produzione, né poteva pretendersi che il giudice ordinasse ex art. 210 c.p.c. l’esibizione alla parte contribuente di documenti il cui onere di allegazione spettava all’Amministrazione stessa. Analoga valutazione è stata espressa riguardo alle movimentazioni finanziarie, fronteggiate dalla controprova indiziaria della società circa l’effettività degli acquisti.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando l’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali, e ha ritenuto assorbita la questione del giudicato formatosi sulle altre annualità, sollevata dalla società.
Nota della Redazione
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