Operazioni inesistenti: onere della prova e presunzioni semplici (Cass. civ. Sez. V n. 20191 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA e imposte sui redditi, l’onere della prova relativa all’esistenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Spetta invece al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate. Tale onere non può ritenersi assolto con la sola esibizione della fattura, né in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, poiché essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia. Il giudice tributario di merito deve valutare singolarmente e complessivamente gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione e solo dopo, se li ritiene dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, dare ingresso alla prova contraria del contribuente.

Il Fatto

La Direzione Provinciale competente sottoponeva a controllo la posizione fiscale di una società per un anno di imposta, a seguito di indagine della Guardia di Finanza conclusasi con processo verbale di constatazione. Dal controllo emergevano diversi rilievi, tra cui la indebita detrazione di costi per oltre 722.000 euro, collegati all’acquisto di merci ritenute inesistenti da un fornitore.

L’ufficio notificava avviso di accertamento alla società e separati avvisi ai soci per il maggior reddito di partecipazione. I contribuenti impugnavano gli atti. Dopo un primo grado parzialmente favorevole, un giudizio di rinvio e una pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, che confermava la legittimità dell’accertamento escludendo solo la ripresa più ingente, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per connessione, e li accoglie. Preliminarmente esclude che sussista un giudicato esterno invocato dalle parti private in riferimento a una precedente pronuncia relativa a diverso anno di imposta, richiamando il principio di autonomia degli accertamenti nei diversi periodi d’imposta, salvo che gli stessi abbiano ad oggetto fatti a carattere stabile o tendenzialmente permanente.

Sul piano dell’onere probatorio, la Corte ribadisce un orientamento consolidato: l’Amministrazione deve provare l’inesistenza oggettiva delle operazioni, anche tramite presunzioni semplici, quali l’assenza di una idonea struttura organizzativa. Il contribuente, dal canto suo, deve provare l’effettiva esistenza delle operazioni, non essendo sufficiente l’esibizione della fattura né la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento.

Il giudice di merito deve valutare singolarmente e complessivamente gli elementi presuntivi e, solo se li ritiene gravi, precisi e concordanti, passare all’esame della prova contraria. Nel caso concreto, gli indizi erano significativi: il fornitore si riforniva da una ditta individuale che non esercitava alcuna attività commerciale e che aveva dichiarato di non aver venduto alcuna merce; appariva inoltre inverosimile che la società riacquistasse a prezzi superiori la stessa merce venduta a prezzi inferiori.

La Corte di rinvio, invece, aveva ritenuto assolta la prova contraria sulla base della mera regolarità contabile e dei pagamenti documentati, senza applicare correttamente i principi richiamati e incorrendo nelle violazioni denunziate. La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla C.g.t. di secondo grado della Calabria in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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