Comunità energetica in forma cooperativa sostenibile secondo la Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 155 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo intestato alla Corte dei conti dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 assume la fisionomia di un parere privo di effetti preclusivi, che non attribuisce alla magistratura contabile alcun potere di interdizione dell’operazione societaria. La pronuncia negativa non impedisce la costituzione della società: l’amministrazione, con motivazione analitica rafforzata, può discostarsene dandone pubblicità. Il sindacato verifica la completezza e l’adeguatezza dell’istruttoria e la coerenza delle conclusioni su funzionalizzazione, sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, convenienza economica. Le finalità meritorie di una comunità energetica rinnovabile non esonerano dall’onere motivazionale ex art. 4 TUSP. La scelta di perseguire tali finalità mediante modulo societario postula la verifica dell’oggetto sociale e della governance rispetto allo scopo.

Il Fatto

La Provincia di Livorno ha avviato un percorso di costituzione di una comunità energetica rinnovabile di area vasta, con otto Comuni aderenti, nell’ambito di un progetto europeo finalizzato a hub energetici per la mobilità sostenibile. Con deliberazione del Consiglio provinciale n. 35 del 2025 l’ente ha approvato l’adesione e la costituzione della società cooperativa, assumendo 710 azioni per 17.750 euro e demandando la stipula dell’atto costitutivo al notaio, previo parere della Corte dei conti.

L’atto deliberativo è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo ex art. 5, comma 3, TUSP. Il Magistrato istruttore ha acquisito i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 d.lgs. n. 267 del 2000, non contenuti nella prima trasmissione, e ha quindi deferito la questione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto la natura della funzione, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/22: il pronunciamento è qualificato dal legislatore come parere e interviene su un atto concreto, con parametri, procedura ed esiti predeterminati. Il termine di sessanta giorni non è perentorio e l’esito negativo è superabile con motivazione analitica. La Sezione rivendica il potere di richiedere elementi informativi, senza che ciò sospenda il termine, in forza dell’art. 3, comma 8, della legge n. 20 del 1994.

Venendo ai profili formali, la Corte riconosce che l’operazione rientra nel perimetro dell’art. 5 TUSP e che l’adozione con deliberazione consiliare rispetta gli artt. 5 e 7 TUSP. Rileva però che lo schema di atto costitutivo omette alcuni elementi dell’art. 2521, comma 3, cod. civ., colmati dallo statuto, parte integrante per l’art. 2521, comma 4, cod. civ., salvo quelli di cui ai nn. 11, 12 e 13. Formula osservazioni sui ristorni, la cui disciplina è rimessa a regolamento interno in tensione con l’art. 2545-sexies cod. civ., e sull’istituzione di un Comitato scientifico privo di rispondenza nel tipo cooperativo.

Quanto alla consultazione pubblica, la Corte la ritiene sostanzialmente assolta, pur se oggetto del confronto è stato lo schema corredato da allegati anziché il solo schema di atto deliberativo: il principio di ragionevolezza e il raggiungimento dello scopo prevalgono. Rileva invece l’assenza di adeguata motivazione sulla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato ex artt. 107 e 108 TFUE: la valutazione è di competenza dell’ente e non delegabile al Collegio dei revisori.

Sul principio di funzionalizzazione, l’atto non è analiticamente motivato: l’ente assume come presupposto le finalità ambientali del modello astratto, senza ancorare il modulo societario all’oggetto sociale concreto. Il Collegio supera la carenza solo grazie alle previsioni statutarie, ricondotte alle funzioni dell’ente, e richiama l’ente all’osservanza dell’art. 5 TUSP per il futuro. Il vincolo di attività è invece soddisfatto: la produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce oggetto sociale prevalente, riconducibile all’art. 4, comma 7, TUSP. Sul Piano di cassa la Corte segnala l’assenza di costi per il personale e per gli impianti, il difetto di analisi di sensitività e il rischio connesso alla clausola statutaria sui prestiti dei soci, potenzialmente elusiva del divieto di soccorso finanziario ex art. 14, comma 5, TUSP.

Assume rilievo il parametro dell’art. 20, comma 2, lett. b), TUSP, emergendo una società priva di dipendenti. Nonostante le osservazioni, la Corte conclude con esito non ostativo: gli oneri motivazionali sono tendenzialmente assolti, con raccomandazioni e richiamo al costante monitoraggio degli equilibri di bilancio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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