Inammissibile il vizio di sussunzione sulla prova presuntiva per valutazione degli indizi (Cass. civ. Sez. 5 n. 23614 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento fondato su presunzioni, la violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 è censurabile in sede di legittimità per vizio di sussunzione solo quando il giudice di merito pervenga al giudizio di gravità, precisione e concordanza degli indizi violando il corretto metodo di valutazione, il quale esige un procedimento a due fasi: una valutazione analitica, per scartare gli elementi intrinsecamente privi di rilevanza, e una valutazione complessiva o globale, per accertare se gli elementi presuntivi conservati siano concordanti e idonei, nella loro sintesi, a fornire una valida prova presuntiva. È invece inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, miri a una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito. In tema di interposizione fittizia, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di dimostrare non solo la natura di “cartiera” delle società interposte, ma anche il consapevole coinvolgimento del contribuente nel meccanismo fraudolento.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società a ristretta base partecipativa e al suo socio cinque avvisi di accertamento, contestando ricavi non dichiarati ex art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 per gli anni dal 2006 al 2010. Gli atti traevano origine da indagini della Guardia di Finanza che avevano individuato una frode nel commercio di rottami ferrosi, realizzata mediante l’interposizione di alcune società “cartiere” tra la contribuente e gli effettivi acquirenti del materiale.
La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi, ma la Commissione tributaria regionale dell’Umbria accoglieva l’appello dei contribuenti, ritenendo gli elementi indiziari addotti dall’Ufficio insufficienti a dimostrare il coinvolgimento della società nel meccanismo fraudolento. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rigettato l’eccezione di tardività del ricorso, chiarindo che la sospensione del termine di impugnazione ex art. 11, comma 9, del d.l. n. 50/2017 conv. dalla l. n. 96/2017 opera ex lege, senza necessità di istanza del contribuente al giudice presso cui pende la causa, essendo volta a garantire l’effetto sospensivo a favore di tutte le parti del giudizio.
Nel merito, richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha precisato che il vizio di sussunzione è configurabile solo quando il giudice di merito, nel valutare gli indizi, violi il metodo legale di valutazione della gravità, precisione e concordanza. Tale metodo richiede una verifica analitica degli elementi indiziari, per selezionare quelli dotati di rilevanza, e una successiva valutazione complessiva, per accertare se gli indizi, singolarmente considerati, acquisiscano valenza probatoria nella loro sintesi.
Applicando tale principio al caso di specie, la Corte ha escluso che la CTR avesse effettuato una valutazione parcellizzata degli indizi. I giudici d’appello avevano, al contrario, esaminato gli elementi presuntivi, tra cui le annotazioni sui documenti di trasporto, i brogliacci sequestrati e le intercettazioni, ritenendoli “inconsistenti” e comunque non riferibili alla società contribuente. La CTR aveva quindi correttamente valorizzato la circostanza che gli indizi addotti dall’Ufficio riguardavano esclusivamente la natura di “cartiera” delle società interposte, senza comprovare la participatio fraudis della contribuente nel meccanismo di interposizione.
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, poiché la ricorrente mirava a una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non avendo dimostrato la violazione dei criteri legali di valutazione della prova presuntiva, e ha condannato l’Agenzia al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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