Rimborso sisma Sicilia: oneri di allegazione dell’Agenzia e prova de minimis (Cass. civ. Sez. V n. 17749 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992 dai soggetti colpiti dagli eventi sismici della Regione Sicilia, l’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, come integrato dall’art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017, convertito con legge n. 123 del 2017, esclude che la genericità dell’istanza o la carenza documentale ne comportino l’inammissibilità, dando luogo a un confronto con l’Ufficio e alla possibilità di integrazione. Gli obblighi di collaborazione e buona fede operano anche nella fase processuale: il contribuente allega l’an e il quantum della pretesa, mentre l’Agenzia, per negare il rimborso, deve prendere specifica posizione sugli elementi costitutivi, allegando i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, potendo il giudice desumere elementi di prova dal suo silenzio. Ove il contribuente eserciti attività d’impresa, il giudice di merito deve verificare in concreto il rispetto del regolamento de minimis, con onere probatorio a carico del richiedente, esteso all’ammontare massimo dell’aiuto su un triennio.

Il Fatto

Due contribuenti, residenti in un Comune siciliano colpito dagli eventi calamitosi del 1990, chiedevano nel 2004 il rimborso dell’Irpef e dell’Ilor versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, invocando l’agevolazione dell’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002. Formatosi il silenzio-rifiuto, la CTP rigettava il ricorso per mancanza di prova delle dichiarazioni e dei versamenti. La CTR accoglieva l’appello, riconoscendo il diritto al rimborso del 90 per cento delle imposte su redditi di fabbricati e di lavoro dipendente.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo l’inammissibilità del ricorso introduttivo per invalidità dell’istanza, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. sulla prova dei versamenti e, infine, l’errata applicazione della disciplina degli aiuti di Stato in relazione al regolamento de minimis.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte ricorda che, nel contenzioso tributario, l’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 consente alle parti di produrre nuovi documenti anche fuori dei limiti dell’art. 345 cod. proc. civ., purché entro il termine dell’art. 32, comma 1, dello stesso decreto. La CTR ha accertato che la prova dei pagamenti è stata fornita in secondo grado.

Sul piano sostanziale, la Corte dà continuità ai principi già espressi, richiamando Cass. n. 2196 del 2025. Gli artt. 10, comma 1, e 6, comma 4, legge n. 212 del 2000 e l’art. 18, comma 2, legge n. 241 del 1990 impongono all’Amministrazione di acquisire d’ufficio i documenti già in suo possesso. Al contribuente non possono essere richiesti documenti in possesso dell’Ufficio, purché ne sia provata la trasmissione.

La Corte distingue poi il piano probatorio dagli oneri di allegazione, logicamente preliminari. L’obbligo dell’Amministrazione di prendere posizione sui fatti dedotti è più intenso di quello del convenuto nel rito ordinario. Qualora il contribuente eccepisca che i documenti comprovanti il pagamento sono in possesso dell’Amministrazione, questa deve pronunciarsi in modo specifico e motivato: in difetto, il giudice può desumere elementi di prova dal suo comportamento.

Quanto alla disciplina settoriale, la Corte osserva che l’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, di interpretazione autentica, ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’eccedenza. L’art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 ha poi previsto che il contribuente con istanza generica o priva di documentazione, e senza dichiarazioni per il triennio, possa integrarla entro il 30 ottobre 2017, e che successivamente gli Uffici richiedano i dati necessari. Da tale disciplina si deduce che la mancanza di documentazione non comporta rigetto o inammissibilità dell’istanza, ma attiva un confronto con l’Ufficio.

Gli stessi principi valgono nella fase processuale: l’Amministrazione rimasta inerte nella fase procedimentale non può giovarsi di tale condotta nel giudizio. Pertanto, a fronte dell’allegazione del contribuente, l’Agenzia deve chiarire se la dichiarazione dei redditi sia stata presentata e allegare l’eventuale omesso versamento; solo allora grava sul contribuente l’onere di documentare quanto dichiarato e corrisposto.

Il terzo motivo è invece fondato. La decisione della Commissione UE n. C (2015) 5549 final ha dichiarato incompatibili con il mercato interno le misure che riducono tributi alle imprese in aree colpite da calamità, facendo salva l’ipotesi dell’aiuto individuale conforme al regolamento (UE) n. 1407/2013. Ove il contribuente svolga attività economica, il giudice di merito deve verificare in concreto il rispetto della soglia de minimis. La prova è a carico di chi invoca il beneficio e riguarda l’ammontare massimo dell’aiuto su un triennio; superata la soglia, il beneficio va negato nella sua interezza. La CTR, pur in presenza del rilievo dell’Agenzia, si è limitata a constatare che l’importo richiesto era inferiore al tetto per il triennio 1990-1992, omettendo l’accertamento dei presupposti. La sentenza è cassata con rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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