Il giudice di rinvio non può dichiarare l’inammissibilità dell’appello (Cass. civ. Sez. V n. 17748 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito non può dichiarare l’inammissibilità dell’appello non rilevata dalla Corte di legittimità, essendo tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella pronuncia di annullamento. Il giudizio di rinvio costituisce una nuova fase del processo, autonoma rispetto alle precedenti, il cui oggetto è chiuso e circoscritto nei limiti segnati dalla pronuncia della Corte. Il giudice del rinvio deve esaminare ex novo il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, senza che rilevi l’eventuale contumacia della parte interessata. Nel giudizio di rinvio non può essere eccepita né rilevata d’ufficio la mancata integrità del contraddittorio per originaria esigenza di litisconsorzio necessario, quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità.

Il Fatto

Il contribuente era attinto da avviso di accertamento per l’anno di imposta 1997, in conseguenza di reddito da partecipazione in una società in accomandita semplice, a sua volta accertata per operazioni soggettivamente inesistenti. Il giudice di primo grado non accoglieva le ragioni del contribuente; il collegio di secondo grado accoglieva invece l’appello. Quella sentenza era cassata con rinvio da questa Corte per motivazione carente.

Riassunto il giudizio, il collegio del rinvio rigettava le ragioni della parte privata. Il contribuente ricorre quindi nuovamente per cassazione con tre motivi, cui replica il patrono erariale con controricorso. Il Pubblico Ministero, in prossimità dell’adunanza, concludeva per l’accoglimento del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 383 cod. proc. civ.: la sentenza in scrutinio, anziché rieditare il giudizio di secondo grado sotto i profili della motivazione, aveva concluso per l’inammissibilità dell’appello per mancata specificità dei motivi di gravame. La Corte ritiene il motivo fondato, poiché il giudice del rinvio non può dichiarare l’inammissibilità dell’appello non rilevata in Cassazione.

In caso di cassazione con rinvio, osserva la Corte, il giudice di merito deve uniformarsi al principio di diritto enunciato per le questioni già decise e, per gli aspetti rimasti impregiudicati, esaminare ex novo il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse, senza che rilevi l’eventuale contumacia della parte interessata. Nel giudizio di rinvio, che è nuova fase autonoma del processo, l’oggetto della controversia è chiuso nei limiti segnati dalla pronuncia di annullamento. Il giudice non può riesaminare gli antecedenti logici e giuridici delle questioni decise né procedere a una diversa qualificazione giuridica del rapporto, in contrasto con il principio di intangibilità della sentenza di cassazione e con l’art. 384, comma 1, cod. proc. civ.

Il secondo motivo riguarda la violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992 e del litisconsorzio necessario fra società e soci. La Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 14815 del 4 giugno 2008, secondo cui l’unitarietà dell’accertamento comporta che la controversia riguardi inscindibilmente società e tutti i soci, con nullità assoluta del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti. Tuttavia, nel giudizio di rinvio tale questione non può essere eccepita né rilevata d’ufficio quando non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità. Il contraddittorio resta perciò cristallizzato a quello del giudizio di rinvio.

Il terzo motivo, relativo al vizio di motivazione, è dichiarato assorbito. La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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