TARI: inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi (Cass. civ. Sez. V n. 23899/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi, pur formalmente articolati come violazione di legge, non consentono alla Corte di verificare la fondatezza della censura per mancata trascrizione o allegazione delle norme regolamentari contestate, integrando un difetto di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Analogamente, la denuncia di omessa pronuncia su un’eccezione processuale è inammissibile se non sono specificati gli atti difensivi che la contenevano e la fase processuale in cui sono stati depositati. La Corte di cassazione, pur essendo giudice del fatto per i vizi in procedendo, non può supplire alle carenze del ricorrente nell’indicazione dei presupposti fattuali del vizio.
Il Fatto
Il Comune di Nocera Inferiore notificava alla società contribuente avvisi di accertamento TARI per le annualità 2014 e 2015, relativi a un immobile di proprietà. La società impugnava gli avvisi, contestando la legittimità del regolamento comunale che assimilava i rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani e sostenendo che parte della superficie dovesse essere esclusa dalla tassazione. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 2311/2022, confermava la decisione di primo grado, ritenendo insufficiente la prova fornita dalla società circa l’entità dei rifiuti prodotti e la pertinenzialità delle aree. La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: il primo, per violazione di legge, contestava la mancata disapplicazione del regolamento comunale; il secondo, per omessa pronuncia, lamentava il mancato esame di un’eccezione relativa alla modalità di verifica delle denunce.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in entrambi i motivi. Quanto al primo motivo, la Suprema Corte ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, qualora il ricorso per cassazione deduca vizi relativi a regolamenti comunali, è necessario, in virtù del principio di autosufficienza, che le disposizioni rilevanti siano trascritte o allegate. Per le norme di rango secondario non opera il principio iura novit curia, per cui il Giudice di legittimità non può procedere alla loro individuazione d’ufficio. La Corte ha osservato che la ricorrente aveva formulato la censura senza indicare le disposizioni regolamentari contestate, né fornendo elementi utili per verificare la lamentata carenza dei criteri quantitativi di assimilazione. Il ricorso, inoltre, era privo della trascrizione o allegazione del regolamento, impedendo alla Corte di valutare la fondatezza della censura.
Quanto al secondo motivo, con cui la ricorrente lamentava l’omessa pronuncia della CTR su un’eccezione relativa all’inottemperanza, da parte del giudice di prime cure, al disposto dell’art. 1, commi 693-701, della l. n. 147/2013, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. La Suprema Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva specificamente indicato, nel ricorso, i passaggi della memoria in cui l’eccezione era stata dedotta, né la fase processuale del suo deposito, né i relativi riferimenti topografici. Ha richiamato il principio secondo cui, anche nell’ambito del vizio di legittimità attinente all’attività processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la parte ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando puntualmente gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame. La Corte ha quindi escluso che la qualificazione del vizio come “error in procedendo” possa sollevare il ricorrente dall’onere di specificare gli atti difensivi rilevanti.
La Corte ha infine ribadito che la verifica del rispetto del principio di autosufficienza è un requisito di ammissibilità del ricorso, preordinato a consentire al Giudice di legittimità di comprendere, dalla sola lettura dell’atto, la critica rivolta alla pronuncia impugnata, senza dover procedere a una ricerca negli atti del fascicolo di merito. La mancata indicazione degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda, con i necessari riferimenti topografici, rende il motivo inammissibile. In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune controricorrente.