Rimborso spese legali: il giudice amministrativo può quantificare la somma dovuta (Cons. Stato n. 3 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, una volta ravvisato il difetto di motivazione del parere di congruità espresso dall’Avvocatura dello Stato sull’istanza di rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, non deve necessariamente limitarsi all’annullamento del parere e del provvedimento finale del procedimento. Su domanda dell’interessato e laddove sia acquisita in atti tutta la documentazione necessaria, il giudice può accertare l’importo delle spese spettanti al dipendente a titolo di rimborso, facendo diretta applicazione della disciplina vigente. Il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato, obbligatorio e vincolante, non esprime un potere autoritativo, ma un’attività di raffronto tra l’opera difensiva svolta e i parametri forensi, con conseguente possibile esaurimento della discrezionalità tecnica.

Il Fatto

Un militare, assolto con sentenza irrevocabile dal Tribunale di Bari, chiedeva il rimborso delle spese legali ai sensi dell’art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997, quantificandole in una somma superiore a quella poi riconosciuta. L’Avvocatura distrettuale dello Stato esprimeva parere favorevole riducendo l’importo, e l’Amministrazione comunicava il rimborso nei limiti così determinati.

L’erede del militare impugnava i provvedimenti davanti al TAR Puglia, che accoglieva il ricorso annullando il provvedimento sul quantum e rideterminandolo. Il Ministero della difesa appellava, sostenendo che il giudice avesse esercitato una funzione tecnico-discrezionale riservata all’Avvocatura dello Stato. La seconda sezione, rilevato il contrasto tra giurisprudenza amministrativa e civile, rimetteva la questione all’Adunanza plenaria.

La Motivazione della Corte

L’Adunanza plenaria ricostruisce la natura della pretesa. Il rimborso spetta al personale in regime di diritto pubblico e la relativa controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera i), del c.p.a.. La posizione del dipendente non va riqualificata come diritto di credito, né la tutela dell’interesse legittimo è limitata a un sindacato meramente formale: entrambe le impostazioni sono respinte.

Il Collegio afferma che sono i rimedi giurisdizionali a dovere riflettere la consistenza della protezione sostanziale, non il contrario. Gli artt. 34, comma 1, e 31, comma 3, del c.p.a. esprimono la strumentalità del processo rispetto alle ragioni del diritto sostanziale: il giudice amministrativo può accertare la fondatezza della pretesa, salvo che vi si frapponga la non sostituibilità dell’assetto di interessi rimesso alla pubblica amministrazione.

L’art. 18, comma 1, dispone che le spese legali sono rimborsate «nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato». Il parere di congruità, obbligatorio e vincolante, riguarda il raffronto tra l’attività difensiva e i parametri di quantificazione dei corrispettivi forensi, dettagliatamente disciplinati. Esso non costituisce un’attività riservata, ossia un giudizio latamente politico sottratto alla contestazione dell’interessato.

Quando l’attività è vincolata dalle fonti che ne disciplinano l’esercizio, o il procedimento è segnato nel suo esito dalle risultanze istruttorie, la discrezionalità tecnica può risultare esaurita. In tal caso il giudice può accertare l’importo spettante, facendo diretta applicazione della disciplina vigente, con pronuncia eventualmente di contenuto ordinatorio ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

Non risulta violato l’art. 34, comma 2, del c.p.a., poiché la parte ha contestato il provvedimento finale e non si è in presenza di una determinazione futura non ancora adottata. Il giudice di primo grado ha quindi correttamente accertato la spettanza della somma, senza intaccare le funzioni dell’Avvocatura dello Stato. L’appello è respinto e le spese del secondo grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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