Sopravvenuta carenza di interesse e rinuncia irrituale al ricorso (TAR Lazio n. 1163 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., il giudice può desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti. Anche in assenza delle formalità previste per la rinuncia al ricorso, una rinuncia irrituale può costituire argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso ex artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm. La compensazione integrale delle spese di lite è giustificata dal carattere non univoco degli orientamenti giurisprudenziali sul riparto di giurisdizione nella materia controversa.

Il Fatto

La ricorrente, una cooperativa sociale, ha impugnato due note dell’Agenzia del demanio con cui le veniva richiesta, per il periodo dall’1.09.2019 al 31.08.2023 e per altra sede fino al 30.11.2023, il pagamento di indennità per l’utilizzo senza titolo di due immobili demaniali destinati ad asili nido. L’importo richiesto ammontava a euro 185.198,66 e euro 324.870,00.

Unitamente a tali note, la cooperativa ha impugnato la comunicazione con cui l’Agenzia aveva indicato i canoni annui dovuti e le somme a titolo di indennizzo, oltre alle richieste di pagamento del 29.11.2023. Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno eccepito il difetto di giurisdizione e la violazione del divieto di bis in idem, essendosi già pronunciato il giudice ordinario sulla medesima questione. La ricorrente, avendo nelle more adito prudenzialmente il giudice ordinario ed essendo pendente il giudizio d’appello, ha chiesto di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito la vicenda processuale muovendo dalla memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato il 17 dicembre 2025, con cui si eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione e si contestavano nel merito le pretese avverse. Ha poi esaminato la memoria della ricorrente del 23 dicembre 2025, con cui questa, dichiarando di avere adito il giudice ordinario solo “prudenzialmente” per evitare decadenze, ha chiesto di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.

Il punto centrale è la qualificazione di tale atto. Il Collegio lo ha ritenuto una rinuncia irrituale al ricorso, priva cioè delle formalità previste per la rinuncia tipica. Da questo carattere univoco dell’atto il giudice ha desunto, conformemente a giurisprudenza costante, la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione.

Il fondamento normativo viene individuato nell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., che consente al giudice di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. V, n. 2940 del 2015 e sez. IV, n. 1846 del 2017.

All’esito di questo percorso, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione degli artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 9, cod. proc. amm. Quanto alle spese, il Collegio le ha integralmente compensate, valorizzando il carattere non univoco degli orientamenti giurisprudenziali in ordine al riparto di giurisdizione nella materia oggetto di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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