Inammissibile il parere su rimborso spese legali per invito a dedurre archiviato (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 42 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti devono verificare, in via preliminare, i requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta di parere ex art. 7, comma 8, legge n. 131 del 2003. Sul piano oggettivo il quesito deve attenere alla contabilità pubblica e presentare carattere generale ed astratto, non potendo interferire con l’attività gestionale dell’ente, né con le funzioni giurisdizionali o requirente della Corte o di altri plessi. È pertanto inammissibile la richiesta volta a ottenere un parere sul rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti o amministratori pubblici nella fase istruttoria contabile conclusasi con archiviazione, trattandosi di questione riferita a uno specifico procedimento, priva di generalità e astrattezza e, per il profilo dei dipendenti, devoluta alla giurisdizione ordinaria.

Il Fatto

Il Presidente della Regione Abruzzo ha rivolto alla Sezione regionale di controllo un quesito, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131 del 2003, in merito al pagamento degli onorari e delle spese relativi a un procedimento istruttorio davanti alla Procura regionale della Corte dei conti, conclusosi con decreto di archiviazione.

L’istante ha chiesto se, in riferimento al dipendente pubblico e alla distinta figura dell’amministratore pubblico, sia consentito rimborsare le spese del difensore che abbia assistito il soggetto nella redazione delle deduzioni a seguito della notifica di un invito a dedurre, nell’ambito della fase istruttoria contabile definita con archiviazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione richiama l’orientamento consolidato secondo cui la funzione consultiva è subordinata alla verifica dei requisiti di ammissibilità, soggettivi e oggettivi. Sotto il primo profilo, la richiesta è soggettivamente ammissibile, provenendo dalla Regione e sottoscritta dal Presidente, soggetto legittimato.

Sul piano oggettivo, la Corte richiama la nozione unitaria di contabilità pubblica elaborata dalle Sezioni riunite, imperniata sul sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici, con riguardo all’utilizzo di risorse pubbliche e agli equilibri di bilancio. Il quesito deve inoltre possedere carattere generale ed astratto e non può tradursi in un’intrusione nei processi decisionali dell’ente.

La Sezione sottolinea il limite delle interferenze con le funzioni giurisdizionali e requirenti. Richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, che aveva dichiarato inammissibile un quesito sulla rimborsabilità delle spese legali dell’amministratore assolto in sede penale, in quanto estraneo alla materia della contabilità pubblica.

Nel caso in esame, la richiesta afferisce al pagamento di onorari e spese di uno specifico procedimento istruttorio, non rispondendo ai requisiti di generalità e astrattezza. La Corte valorizza inoltre la sentenza delle Sezioni unite n. 31137 del 5 dicembre 2024, che ha affermato che il diritto al rimborso delle spese legali del prosciolto si radica nel rapporto sostanziale tra dipendente e amministrazione e che la relativa statuizione appartiene alla giurisdizione ordinaria. Una pronuncia nel merito comporterebbe un’indebita interferenza con l’attività del giudice ordinario. La richiesta è dunque dichiarata inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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