Parere positivo sull’affidamento in house del servizio di igiene urbana (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 42 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo affidato alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 sulle deliberazioni di acquisizione di partecipazioni societarie si svolge verificando la conformità dell’atto ai parametri degli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 del TUSP. L’onere motivazionale dell’ente non è assolto con mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche, ma può ritenersi compiuto anche quando la motivazione sia sintetica, purché idonea a disvelare l’iter logico e procedimentale seguito. La sostenibilità finanziaria va valutata sotto il profilo oggettivo, quale capacità della società di garantire autonomamente l’equilibrio economico-finanziario, e sotto il profilo soggettivo, con riguardo all’esborso del socio pubblico. Il parere favorevole non esonera l’amministrazione dalla completezza dell’istruttoria, restando ferme le successive valutazioni di controllo.
Il Fatto
Il Comune di Cisano Bergamasco, di circa 6.200 abitanti, ha sottoposto alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia la deliberazione consiliare con cui ha disposto l’acquisizione di una partecipazione in una società per azioni a capitale interamente pubblico e l’affidamento decennale del servizio integrato di igiene ambientale mediante in house providing. Il servizio era in precedenza gestito da un operatore privato, con contratto in scadenza.
Non essendo ancora istituiti gli ambiti territoriali ottimali in Lombardia, i singoli Comuni restano titolari del servizio di igiene urbana. La richiesta di parere è stata avanzata ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, con trasmissione della delibera, della relazione tecnica e degli allegati.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto i parametri del controllo, richiamando le proprie precedenti pronunce e le Sezioni riunite in sede di controllo. Il vincolo tipologico risulta rispettato, trattandosi di società per azioni partecipata da enti pubblici.
Quanto alle finalità istituzionali, la partecipazione è preordinata all’affidamento del servizio qualificato come servizio pubblico locale di rilevanza economica. La giurisprudenza amministrativa e contabile richiamata riconosce tale natura anche quando l’attività sia resa all’utenza con pagamento di tariffa.
La Sezione esamina poi la sostenibilità finanziaria. Il PEF contiene prospetti economico-finanziari, bilancio previsionale decennale e indicatori di redditività; la società non ha mai fatto ricorso a contributi in conto esercizio o capitale dei soci. Sotto il profilo soggettivo, l’esborso richiesto al Comune è di limitato importo.
I profili di efficienza, efficacia ed economicità sono supportati dall’analisi S.W.O.T. e dal confronto tra i modelli gestori, con indicazione di un risparmio annuo stimato rispetto ai costi consuntivi. La Sezione prende atto dell’assolvimento degli oneri motivazionali.
Residua il profilo della compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato: la delibera non contiene alcun accenno al tema e la Relazione si limita a un richiamo generale. La Sezione dà atto di tale lacuna e conclude con parere positivo, ferme restando le successive valutazioni di controllo.
Nota della Redazione
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