Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente (TAR Lombardia n. 150 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo costituito da sentenza passata in giudicato è ammissibile anche in difetto dell’apposizione della formula esecutiva, non più necessaria dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, l’amministrazione statale è tenuta a dare esecuzione al giudicato. L’inerzia serbata integra la violazione dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e giustifica la condanna all’ottemperanza, con nomina del commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente agisce davanti al TAR Lombardia per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza n. 969/2024 del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, pubblicata il 20 settembre 2024, con cui era stato accertato il diritto a conseguire il beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per l’importo di € 500,00 annui.
Il titolo, notificato all’amministrazione il 4 ottobre 2024, non è stato appellato ed è passato in giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, il Ministero è rimasto inerte. La ricorrente chiede quindi l’ottemperanza e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si costituisce con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. Il Collegio muove dall’ammissibilità della domanda di ottemperanza: la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, ancorché priva dell’apposizione della formula esecutiva. Tale formalità non è più richiesta ai fini dell’ammissibilità, perché il d.lgs. n. 149/2022 ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e, per quanto rileva, l’art. 115 cod. proc. amm.
Sul piano sostanziale, il Tribunale verifica il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni statali completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro.
Risultano così soddisfatte le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Il Ministero non contesta di non avere dato ottemperanza alla sentenza azionata.
Il ricorso è quindi accolto, con condanna dell’amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di persistente inadempimento, è nominato un commissario ad acta nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare l’esercizio dei poteri commissariali a dirigenti o funzionari della direzione competente al pagamento degli emolumenti della carta del docente. Il commissario provvederà nel medesimo termine decorrente dalla comunicazione dei ricorrenti, potendo ricorrere, in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, al pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Trattandosi di funzioni affidate a soggetto interno all’amministrazione debitrice, non è previsto alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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