Rimborso spese per uso del mezzo proprio anche fuori dall’orario di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6283 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 28 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni, che attribuisce l’indennità di uso del mezzo di trasporto al lavoratore “che usa un mezzo di trasporto”, non richiede che l’utilizzo avvenga per eseguire la prestazione lavorativa o in costanza di orario di lavoro. L’indennità compete quindi al dipendente che, su direttiva aziendale impartita di volta in volta e nell’interesse dell’impresa, raggiunga con mezzo proprio una sede diversa da quella contrattualmente pattuita. La qualificazione del tempo di spostamento come orario di lavoro resta questione distinta e non decisiva, poiché oggetto del contendere è il riconoscimento dell’indennità contrattuale e non la predetta qualificazione. L’accertamento della volontà negoziale espressa in un accordo sindacale aziendale costituisce accertamento di fatto, sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica.
Il Fatto
Un dipendente con mansioni di autista di autotreni e autoarticolati, addetto alla sede di lavoro pattuita, veniva comandato dal datore di lavoro a prendere servizio presso un piazzale di sosta diverso, distante circa 70 km dalla sede originaria. Per raggiungerlo utilizzava la propria autovettura. Tra le parti era stato sottoscritto un accordo sindacale aziendale che prevedeva un emolumento per le giornate di presenza nel nuovo piazzale.
Il lavoratore agiva in giudizio per ottenere il rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti. Il tribunale rigettava la domanda; la Corte d’Appello di Trento, in riforma, accertava il diritto al rimborso ex art. 28 del CCNL e condannava la società al pagamento delle somme maturate fino all’ottobre 2019, liquidate secondo le tabelle chilometriche ACI. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte individua la ratio decidendi della sentenza impugnata nella ritenuta applicabilità dell’art. 28 del CCNL, che riconosce l’indennità di uso del mezzo di trasporto, in forma di indennità mensile ovvero di rimborso chilometrico, al lavoratore “che usa un mezzo di trasporto”. Una volta affermata l’applicabilità della norma collettiva, la Corte territoriale ha interpretato l’accordo aziendale del maggio 2014 ed escluso che esso disciplinasse, assorbendolo, il rimborso spese, riferendolo piuttosto alla retribuzione forfettaria del tempo impiegato per raggiungere la sede più lontana.
Il motivo che investe l’interpretazione dell’art. 28 del CCNL è il secondo. Esso però non censura una errata lettura della disciplina collettiva nazionale, bensì la sua applicazione al caso concreto, sostenendo che l’indennità presupporrebbe lo svolgimento della prestazione con il mezzo proprio e in costanza di orario di lavoro. La Corte ritiene la censura infondata: la norma non dispone espressamente che il rimborso competa al solo lavoratore che utilizzi il mezzo “per eseguire la prestazione lavorativa”.
La sentenza impugnata ha dunque plausibilmente ricondotto alla norma collettiva l’ipotesi del dipendente che, per ragioni funzionalmente connesse al lavoro da svolgere, veniva comandato a presentarsi — su direttiva aziendale, nell’interesse dell’impresa, come accertato in fatto — non presso la sede pattuita ma in altro luogo, sostenendo le spese del tragitto. Ciò anche a prescindere dalla qualificazione del tempo di spostamento come orario di lavoro, poiché l’oggetto del contendere è il riconoscimento dell’indennità contrattuale.
Infondato ne deriva anche il primo motivo, relativo all’orario di lavoro, privo di valenza decisiva. La Corte dichiara poi inammissibili il terzo, il quarto e il quinto motivo: nessuno contrasta efficacemente l’assunto secondo cui l’accordo aziendale stabiliva un emolumento che non assorbiva l’indennità prevista dalla diversa fonte contrattuale. L’accertamento della volontà negoziale è accertamento di fatto, riservato al giudice del merito e sindacabile solo per violazione dei canoni di ermeneutica; la parte ricorrente si limita a contrapporre una lettura alternativa. Il ricorso è respinto con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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