Indennità di divisa, prova del cambio abito fuori timbratura (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24394 del 02.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l’art. 27, commi 11 e 12, del CCNL Sanità 2016-2018 non pone a carico del datore di lavoro un’obbligazione di dare avente ad oggetto una specifica voce retributiva, ma impone di ricomprendere nell’orario retribuito, entro il limite di quindici minuti complessivi, il tempo per vestizione, svestizione e passaggio di consegne, purché risultante dalle timbrature. Ne consegue che l’infermiere, il quale deduca di avere reso prestazione eccedente l’orario ordinario risultante dalle timbrature, assumendo di avere indossato e dismesso la divisa prima e dopo le timbrature stesse, è tenuto ad allegare e a dimostrare tale circostanza. Le operazioni di vestizione e svestizione rientrano nell’orario di lavoro quando gli indumenti siano imposti da superiori esigenze di sicurezza e igiene, ma la relativa pretesa retributiva presuppone l’accertamento del loro svolgimento fuori dall’orario registrato.

Il Fatto

Un infermiere di categoria D, in servizio presso un’azienda sanitaria, ha agito in giudizio deducendo di essere stato costretto a un surplus lavorativo di almeno quindici o venti minuti al giorno rispetto all’orario ordinario di trentasei ore settimanali. Quel tempo corrispondeva alle operazioni di vestizione e svestizione della divisa, da indossare prima di prendere servizio e da dismettere alla fine del turno. Il lavoratore lamentava che tale surplus non fosse mai stato retribuito e ne chiedeva il pagamento per il periodo dal giugno 2009 al settembre 2019.

Il Tribunale ha accolto in parte la domanda, condannando l’azienda al pagamento di una somma ridotta. La Corte d’appello ha poi accolto il gravame dell’azienda, rilevando che il contratto collettivo non contempla alcuna autonoma indennità di divisa e che il tempo per il cambio abito deve risultare dalle timbrature. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura di violazione dell’art. 27, commi 12 e 13, del CCNL Sanità 2016-2018. Il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere a suo carico un obbligo di timbratura per il tempo preordinato al cambio divisa, qualificandolo come straordinario, e nel non ammettere la prova testimoniale sul cambio abito effettuato fuori turno.

La doglianza è infondata. Il Collegio osserva che il giudice d’appello non ha affermato la natura di lavoro straordinario del tempo necessario a indossare e dismettere la divisa, ma ha preso atto che quella era la ricostruzione operata dal giudice di primo grado. Ribadisce poi che le operazioni di vestizione e svestizione del personale sanitario rientrano nell’orario di lavoro se gli indumenti sono imposti da superiori esigenze di sicurezza e igiene, sicché, anche nel silenzio della contrattazione collettiva, il tempo impiegato dà diritto a retribuzione, richiamando Cass., Sez. L, n. 18612 dell’8 luglio 2024.

Il Collegio esamina il testo della disposizione contrattuale, che riconosce fino a un massimo di quindici minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggio di consegne, purché risultanti dalle timbrature, salvi gli accordi di miglior favore. Le regolamentazioni di dettaglio sono rimesse alle aziende. Da ciò deriva che il tempo di vestizione deve risultare, di regola, dalla timbratura. La Corte territoriale ha inoltre fondato la decisione su un accertamento non contestato in sede di legittimità e dunque definitivo: la circostanza che le operazioni si fossero svolte fuori dall’orario risultante dalle timbrature non era stata allegata, né era oggetto della richiesta di prova testimoniale.

Tale verifica preclude l’accoglimento della domanda. Il Collegio richiama la giurisprudenza per cui, in caso di richiesta della indennità di divisa, occorre stabilire se esistesse l’obbligo di indossare gli indumenti fin dall’inizio del turno o se fosse consentito farlo in un momento successivo (Cass., S.U., n. 11828 del 2013). Il lavoratore avrebbe diritto alla retribuzione per il cambio abito soltanto qualora dimostri che vestizione e svestizione avvenivano prima e dopo l’orario ordinario, così da riconoscere al tempo un’autonoma retribuzione (Cass., Sez. L, n. 11049 del 10 giugno 2020).

Il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile: non coglie la ratio decidendi e le circostanze indicate non sono fatti, ma questioni di diritto, non prospettabili con quel vizio. Il ricorso è rigettato e la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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