Rimborso spese di trasferta: analitico esente, forfettario tassabile (Cass. civ. Sez. V n. 628 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di trasferta disciplinato dall’art. 51, comma 5, t.u.i.r. può essere analitico, se ancorato agli esborsi per vitto, alloggio e viaggio effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfettario, se operato mediante il riconoscimento di una provvista di denaro destinata a sostenere le spese di vitto e alloggio. Nel primo caso il rimborso non determina alcuna tassazione in capo al dipendente, poiché il riconoscimento dei costi avviene sulla base della documentazione fornita e non può superare la spesa effettivamente sostenuta; nel secondo, invece, l’importo che oltrepassa il limite massimo previsto dalla medesima disposizione concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Il giudice di merito che assimili i due distinti metodi di rimborso rende una motivazione contraddittoria ed erronea.
Il Fatto
Il contribuente impugnava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate in relazione all’istanza di rimborso presentata nel 2007, avente ad oggetto le ritenute Irpef operate dal datore di lavoro sulle spese di viaggio sostenute per raggiungere quotidianamente il luogo di lavoro negli anni 2004, 2005 e 2006. Il contribuente deduceva di aver sopportato dette spese, rimborsategli dal datore di lavoro quale sostituto d’imposta, sulle quali erano state poi effettuate le ritenute.
La CTP di Messina accoglieva le ragioni del contribuente, ritenendo che le somme richieste, ai sensi dell’art. 51, comma quinto, t.u.i.r., dovessero essere ripetute dall’Amministrazione. Il collegio d’appello confermava la decisione di prime cure. L’Ufficio proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico mezzo; il contribuente si costituiva con controricorso e spiegava un motivo di ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, articolato per violazione e falsa applicazione dell’art. 51, d.P.R. n. 917/1986, l’Ufficio censurava la pronuncia di seconde cure per aver confermato il diritto del contribuente al rimborso delle ritenute subite sull’indennità di trasferta, ritenuta non concorrente alla determinazione della base imponibile Irpef.
La Corte ritiene il motivo fondato. La disposizione di riferimento distingue due modalità di rimborso: quella analitica (o piè di lista), in cui il rimborso avviene sulla base delle spese effettivamente sostenute per vitto, alloggio e viaggio, adeguatamente documentate; quella forfettaria, in cui al dipendente è data una provvista di denaro forfettaria. È prevista altresì una possibilità di rimborso «misto», in parte analitico e in parte forfettario.
Nel caso di rimborso analitico non si determina alcun riflesso di tassazione, poiché il riconoscimento dei costi avviene sulla base della documentazione fornita dal dipendente e non può mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta. Nell’ipotesi di metodo forfettario, invece, la norma prevede un limite massimo oltre il quale l’importo riconosciuto concorre alla formazione del reddito.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il rimborso delle spese di trasferta può essere analitico, se ancorato agli esborsi effettivamente sostenuti e documentati, ovvero forfettario, con la conseguenza che, mentre nel primo caso non si determina tassazione, nel secondo l’importo che oltrepassi il limite massimo concorre alla formazione del reddito di lavoro (Cass. n. 8489 del 2020; conf. Cass. n. 6816 del 2023, Cass. n. 25683 del 2023).
Nel caso di specie la C.t.r. ha reso una motivazione contraddittoria ed erronea, avendo assimilato il trattamento dei distinti metodi di rimborso delle indennità di trasferta. Il ricorso principale è pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia, in diversa composizione, affinché verifichi se ricorrano i presupposti per l’applicazione della tassazione ridotta ai sensi dell’art. 51, comma 5, t.u.i.r., regolando anche le spese. Il motivo di ricorso incidentale, concernente la compensazione delle spese di lite, è dichiarato assorbito.
Nota della Redazione
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