Rimborso accise e prova della traslazione mediante bilancio (Cass. civ. Sez. 5 n. 10699 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso di accisa armonizzata, la mancata traslazione del tributo non è elemento costitutivo del diritto al rimborso, mentre l’avvenuta traslazione costituisce fatto impeditivo del diritto stesso, il cui onere probatorio grava sull’amministrazione finanziaria. Tale onere può essere assolto anche mediante prova per presunzioni, ex art. 2729 cod. civ., fondata su elementi gravi, precisi e concordanti. La produzione del bilancio d’esercizio dell’imprenditore può integrare la prova indiziaria della traslazione, a condizione che dallo stesso si evinca che l’imprenditore ha tenuto conto dei relativi esborsi nella determinazione del prezzo finale praticato all’utente, come nel caso di costi per acquisto di materie prime di cui si tiene ordinariamente conto nella fissazione dei prezzi.
Il Fatto
La società, fornitrice di gas metano, chiedeva il rimborso delle accise versate in eccesso per aver applicato l’aliquota ordinaria anziché quella agevolata per usi industriali alle utenze dei ristoratori, nel periodo tra novembre 1998 e dicembre 1999, seguendo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico di Finanza poi rivelatesi errate alla luce della giurisprudenza. Dopo una prima sentenza di rigetto della Commissione tributaria provinciale, la Commissione tributaria regionale, a seguito di rinvio della Corte di cassazione, accoglieva la domanda. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli impugnava la decisione, e la Corte di cassazione, con sentenza n. 2810 del 2020, dichiarava inammissibile il primo motivo e accoglieva il secondo e terzo, cassando con rinvio. Il giudice del rinvio rigettava l’appello, ritenendo provata la traslazione dell’imposta sulla base dei bilanci della società – che indicavano le accise tra i costi di produzione – e della bollettazione del maggiore importo agli utenti. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il motivo con cui la società deduce la violazione dell’art. 29 della legge n. 428 del 1990, dell’art. 2729 cod. civ. e dell’art. 2697, comma 2, cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver desunto la prova della traslazione dal mero inserimento delle accise nel conto economico, senza verificare l’effettivo riversamento sui prezzi finali.
La Corte richiama i principi già affermati nei precedenti gradi. In particolare, la sentenza Cass. n. 19619/2015 aveva stabilito che la mancata traslazione non è elemento del fatto costitutivo del diritto al rimborso, essendo la traslazione un fatto impeditivo, la cui prova grava sull’amministrazione, anche tramite presunzioni ex art. 2729 cod. civ. La successiva sentenza Cass. n. 2810/2020 aveva precisato che la prova indiziaria può essere fornita anche mediante il bilancio d’esercizio, a condizione che se ne evinca che l’imprenditore ha tenuto conto dei relativi esborsi nella determinazione del prezzo finale, potendo ciò desumersi dall’appostazione dei costi nella voce di acquisto di materie prime, di cui si tiene ordinariamente conto nella fissazione dei prezzi, e non tra gli oneri diversi di gestione.
Nel caso di specie, la Corte ritiene la censura inammissibile nella parte in cui sollecita una rivalutazione del compendio istruttorio, preclusa in sede di legittimità. Il giudice del rinvio ha infatti svolto l’accertamento richiesto, valorizzando il significato economico-funzionale dell’appostazione contabile e considerando la circostanza, non contestata, della avvenuta “bollettazione” del maggiore importo nei confronti degli utenti, quale indice del fatto che l’impresa ne ha tenuto conto nella determinazione del prezzo finale.
La doglianza è poi infondata nella parte in cui contesta l’erronea applicazione del principio di diritto in relazione all’effettivo arricchimento della società. La Corte rileva che l’onere dell’amministrazione di provare l’avvenuta traslazione del carico d’imposta, quale fatto impeditivo, può essere assolto con la prova per presunzioni, fondata su elementi gravi, precisi e concordanti ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., non essendo la presunzione un mezzo di prova di rango inferiore, in assenza di uno specifico divieto. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.