La rimessa NCC deve essere un locale coperto e non un’area scoperta (TAR Puglia n. 302 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito della disponibilità giuridica della rimessa, previsto dall’art. 8, comma 3, della legge n. 21/1992 per l’assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente, non attiene alla validità del titolo di godimento ma alla natura del bene oggetto del titolo stesso. La rimessa deve essere un locale coperto, idoneo al ricovero, alla custodia e alla manutenzione dei veicoli adibiti al servizio, corrispondente sul piano catastale alle categorie C6 o C7. Un’area scoperta, ancorché oggetto di un valido contratto di comodato, non soddisfa il requisito sostanziale richiesto dalla legge e dal bando. In tali casi, l’eventuale omissione della motivazione sull’accertamento catastale è sanata dall’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, seconda parte, della legge n. 241/1990, non potendo il provvedimento avere contenuto diverso da quello di reiezione dell’istanza.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava al concorso pubblico indetto dal Comune per l’assegnazione di licenze Taxi e autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC), risultando utilmente collocato in graduatoria. In sede di verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive, la Consulta comunale concludeva per l’esito negativo della sua posizione, disponendo la decadenza per mancata disponibilità giuridica della rimessa nei termini previsti dal bando.

Avverso tale esclusione, il ricorrente proponeva ricorso, deducendo di aver prodotto un contratto di comodato del 5 settembre 2025 quale titolo di disponibilità dell’immobile indicato in domanda. Chiedeva pertanto la sospensione cautelare degli atti impugnati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il contratto di comodato costituisce titolo giuridico astrattamente idoneo a fondare la disponibilità di un bene immobile. Ha inoltre chiarito che la registrazione tardiva del contratto presso l’Agenzia delle entrate è circostanza irrilevante, posto che il comodato immobiliare è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 131/1986 e non in termine fisso; la validità e l’efficacia del contratto non dipendono quindi dall’adempimento dell’onere fiscale.

Tuttavia, la domanda cautelare è stata rigettata per difetto di fumus boni iuris, in quanto il requisito sostanziale richiesto dalla legge non attiene alla validità del titolo di godimento ma alla natura del bene oggetto di quel titolo. Nell’ambito del trasporto pubblico non di linea, la rimessa è definita come un locale coperto idoneo al ricovero, alla custodia e alla manutenzione dei veicoli adibiti al servizio, corrispondente sul piano catastale alle categorie C6 e C7. Tale nozione non può essere assolta da un’area scoperta o da un cortile privo di copertura strutturale.

Nel caso di specie, il sito indicato dal ricorrente risultava catastalmente classificato come area scoperta di pertinenza in classe A7, categoria non riconducibile alla nozione tecnico-giuridica di rimessa. Pertanto, la disponibilità giuridica di un’area scoperta, ancorché fondata su titolo valido, non soddisfa il requisito sostanziale previsto dal bando e dalla legge, dovendo il bene essere, prima ancora, qualificabile come rimessa nel senso tecnico della norma.

Il Tribunale ha infine ritenuto applicabile l’art. 21-octies, comma 2, seconda parte, della legge n. 241/1990, evidenziando che, sebbene l’accertamento sulla classificazione catastale non fosse indicato in motivazione ma solo nelle difese in giudizio dell’Amministrazione, il provvedimento impugnato non avrebbe comunque potuto avere altro contenuto se non quello di reiezione dell’istanza. Le spese di lite sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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