Concorso pubblico: la mancata impugnazione della graduatoria finale rende improcedibile il ricorso avverso la non ammissione alla prova scritta (TAR Lombardia n. 3555 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata impugnazione dell’atto di approvazione della graduatoria finale di un concorso pubblico determina l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso proposto avverso gli atti intermedi della medesima procedura, quali l’esclusione o la non ammissione alle prove successive. La graduatoria finale, infatti, non costituisce conseguenza inevitabile dell’atto lesivo intermedio, implicando nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di soggetti terzi. L’eventuale annullamento del provvedimento di non ammissione non potrebbe produrre alcun effetto utile per l’interessato, non potendo incidere su un atto ormai divenuto inoppugnabile.
Il Fatto
Alcuni candidati partecipavano al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2788 del 18 dicembre 2023. Con il ricorso proposto avverso il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 0026652 del 27 maggio 2024, i ricorrenti contestavano la fissazione del punteggio minimo di 36 punti per l’accesso alla prova scritta, che aveva determinato la loro non ammissione. L’amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio, l’Ufficio Scolastico Regionale comunicava che la procedura concorsuale si era conclusa: in data 30 giugno 2025 era stata pubblicata la graduatoria di merito e in data 1 settembre 2025 avevano avuto luogo le assunzioni dei primi vincitori. All’udienza pubblica, il Collegio sollevava d’ufficio l’eccezione di improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione della graduatoria finale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la mancata impugnazione dell’atto di approvazione della graduatoria finale di un concorso pubblico determina l’improcedibilità del ricorso proposto avverso gli atti intermedi della procedura.
La Corte ha precisato che la graduatoria finale non è un atto meramente confermativo dell’esclusione o della non ammissione, ma si colloca in una sequenza procedimentale che implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto originariamente controverso. Tale distinzione rileva sul piano processuale in termini di necessità di impugnazione dell’atto successivamente emanato.
L’omessa impugnazione della graduatoria definitiva comporta quindi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, poiché l’eventuale annullamento del provvedimento di non ammissione alle prove successive non potrebbe incidere su un atto ormai divenuto inoppugnabile, non producendo alcun effetto utile per l’interessato. A supporto di tale conclusione, il Collegio ha richiamato i precedenti del Cons. Stato, Sez. V, n. 5463 del 2014, Cons. Stato, Sez. VI, n. 4936 del 2021 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 3422 del 2019.
Nonostante l’eccezione sollevata d’ufficio, la difesa dei ricorrenti non ha dichiarato di voler impugnare con motivi aggiunti la graduatoria, pure depositata in giudizio. Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile, compensando le spese di lite in ragione della definizione in rito del giudizio.
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Nota della Redazione
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