Motivazione sintetica per aumento da reati satellite se pena contenuta (Cass. pen. Sez. I n. 29396 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice che determina la pena complessiva in sede esecutiva deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Tale obbligo di motivazione, tuttavia, non va inteso in termini assoluti e standardizzati: esso va calibrato in rapporto alla singola vicenda processuale e alla specifica quantificazione dell’aumento irrogato. Ne consegue che la doglianza che si limiti a richiamare in astratto l’orientamento giurisprudenziale, senza confrontarsi con il concreto contenuto del provvedimento impugnato, è inammissibile per genericità.
Il Fatto
Con ordinanza del 10 gennaio 2026 la Corte d’appello di Catania, quale giudice dell’esecuzione, aveva accolto la domanda del condannato volta a ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili.
Il giudice dell’esecuzione aveva ricostruito il percorso criminale del ricorrente, collocandolo sin dal 2009 all’interno di un sodalizio mafioso e ritenendolo partecipe di attività organizzate di spaccio di stupefacenti, oltre che autore di reati correlati. Aveva quindi individuato quale reato più grave quello di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, giudicato con pena di tredici anni e quattro mesi di reclusione, procedendo poi a singoli aumenti per dieci reati satellite e applicando la riduzione finale per il rito, fino alla pena complessiva di anni quindici, mesi tre e giorni dieci di reclusione.
La Motivazione della Corte
Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, deducendo un vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Si è sostenuto che la Corte territoriale, nel determinare i singoli aumenti per la riconosciuta continuazione, non avrebbe esplicitato le ragioni sottese alla quantificazione, discostandosi dai recenti arresti della legittimità.
La Corte ha preliminarmente ribadito la rinnovata attenzione verso l’obbligo di motivazione del trattamento sanzionatorio anche in sede di continuazione. In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e a stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021.
Tale obbligo, tuttavia, non è stato inteso in senso assoluto. La Corte ha precisato che esso va calibrato in rapporto alla singola vicenda processuale e alla specifica quantificazione dell’aumento per i reati satellite, aumento che nel caso in esame è risultato particolarmente contenuto.
Su questa base il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità. La critica difensiva non si è confrontata con il reale contenuto del provvedimento e ha richiamato meramente in astratto un orientamento giurisprudenziale, senza dimostrare in concreto il dedotto deficit motivazionale.
Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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