Notifica pec all’indirizzo del dominus e domicilio del praticante abilitato (Cass. pen. Sez. I n. 22124 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica a mezzo pec, per essere regolare, deve essere effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata riferibile al difensore nominato e da questo indicato, o comunque reperito nell’albo. La notifica inviata presso un recapito diverso è inidonea a consentire la conoscenza dell’atto e affetta da nullità assoluta. Non rileva che nel medesimo studio esercitino più avvocati, poiché ogni professionista ha una propria casella personale. Se però presso lo studio è iscritto un praticante abilitato al patrocinio privo di proprio domicilio digitale comunicato al consiglio dell’ordine, il domicilio digitale che assume rilievo è quello del dominus, titolare dello studio.
Il Fatto
Il Tribunale di Varese, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza con cui il condannato chiedeva dichiararsi la non esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna nel 2014, divenuta irrevocabile nel 2016, e in subordine la restituzione in termini per proporre appello. Il titolo era divenuto definitivo a seguito della notifica dell’estratto contumaciale, inviata in via pec all’indirizzo del titolare dello studio nel quale operava il difensore di fiducia nominato dall’imputato, praticante abilitata.
Il condannato aveva eccepito la nullità di quella notifica, mai pervenuta alla difensora formalmente nominata, presso il cui studio aveva eletto domicilio. Da qui l’incidente di esecuzione e, respinta l’istanza, il ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. La Corte muove dall’art. 16, comma 7, d.l. n. 185 del 2008, convertito con l. n. 2 del 2009, che impone ai professionisti iscritti in albi di comunicare all’ordine il proprio domicilio digitale. La notifica in via pec, quindi, è regolare solo se indirizzata alla casella riferibile al difensore nominato, perché quella casella ne individua il domicilio digitale ai sensi del d.lgs. n. 82 del 2005.
Non cambia nulla la circostanza che nello stesso studio esercitino più avvocati: ciascun professionista ha una propria casella personale, che risulta dall’albo, e le notifiche vanno effettuate presso di essa. La notifica inviata altrove è affetta da nullità assoluta, secondo il principio affermato da Sez. V n. 17235 del 2025.
La Corte individua però un’ipotesi peculiare: quando tra i professionisti dello stesso studio uno sia identificabile come titolare dello studio. In tal caso, fermo il principio della casella personale per le notifiche riferibili al singolo, può accadere che la notifica debba essere effettuata allo “studio” in generale e allora l’indirizzo di riferimento è quello del titolare.
Tale lettura assume rilievo specifico quando presso lo studio sia iscritto un praticante, anche abilitato al patrocinio. Se questi non ha un proprio indirizzo pec o comunque non lo ha comunicato al consiglio dell’ordine, il domicilio digitale rilevante è quello del dominus, cioè riconducibile allo “studio” ove si svolge la pratica ai sensi dell’art. 40 cod. deontologico forense.
Nel caso concreto il giudice dell’esecuzione si è conformato a tali principi: l’elezione di domicilio era avvenuta presso lo studio del legale di fiducia, praticante del titolare; la notifica è stata inviata alla casella pec di quest’ultimo; il rapporto pec indicava espressamente il riferimento allo studio della difensora. Anche il secondo motivo è infondato: la richiesta di restituzione in termini, priva di specificità, era manifestamente infondata, e la notifica nel domicilio eletto presso lo studio del difensore fa ritenere l’effettiva conoscenza, salva la documentata allegazione della negligenza del domiciliatario (Sez. III n. 8860 del 2016). Il rigetto comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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