Rimessione in termini e reazione pronta all’errore del deposito telematico (Cass. civ. Sez. II n. 4034 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., l’istituto presuppone la tempestività dell’iniziativa della parte che assume di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile. Tale tempestività va intesa come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa, senza che l’istanza debba necessariamente intervenire entro il termine di cui si assume l’impossibilità di osservanza. La segnalazione, contenuta nella PEC di deposito telematico, dell’esito negativo dei controlli automatici e della necessità di ulteriori verifiche è idonea a rendere percepibile la criticità e impone alla parte di attivarsi in un termine ragionevolmente contenuto, anche solo per monitorare l’esito definitivo del deposito, rispettando il principio della durata ragionevole del processo.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di corrispettivi per lavori edili eseguiti in appalto. L’opponente, contestando il decreto, proponeva domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivanti da vizi dell’opera. Il giudice adito revocava il decreto ingiuntivo, condannando l’opponente al pagamento di una somma inferiore a quella ingiunta, e rigettava la domanda riconvenzionale.
Proposto appello, il Tribunale lo dichiarava improcedibile per iscrizione a ruolo tardiva. L’opponente ricorre in cassazione con un unico motivo, deducendo l’erronea valutazione delle comunicazioni telematiche e la mancata rimessione in termini. Resiste l’ingiungente con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denuncia la violazione del d.l. n. 179/2012, art. 16-bis, comma 7, convertito nella legge n. 221/2012, e del d.m. n. 44/2011, art. 13, comma 2. Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la terza PEC, contenente una comunicazione di errore tecnico, fosse sufficiente a rendere l’appellante edotta dell’esito negativo del deposito telematico dell’iscrizione a ruolo.
La Corte rileva che la questione centrale concerne la rimessione in termini e il suo presupposto di tempestività. Il Tribunale aveva invocato l’orientamento secondo cui l’istituto presuppone l’immediatezza della reazione della parte al palesarsi della necessità di svolgere un’attività ormai preclusa. Tale immediatezza non implica che l’istanza debba intervenire entro il termine di cui si assume l’impossibilità di osservanza: è sufficiente che la parte si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso della durata ragionevole del processo.
Nel caso concreto, dalla terza PEC ricevuta emergeva che già all’esito dei controlli automatici erano emerse problematiche nel deposito. Da quel momento la parte avrebbe dovuto attivarsi quantomeno per monitorare con diligenza l’esito definitivo e avanzare l’istanza in tempi contenuti. La reazione è invece intervenuta solo a distanza di circa tre mesi, con la rinnovazione dell’iscrizione a ruolo: il Tribunale ha quindi correttamente qualificato tale reazione come ingiustificatamente tardiva, dichiarando l’appello improcedibile ai sensi dell’art. 348 cod. proc. civ.
La Corte avalla il ragionamento del giudice di merito, richiamando un proprio precedente relativo a un caso simile sotto il profilo del ritardo di circa tre mesi nell’istanza di rimessione in termini (Cass. n. 21282/2024). Le pronunce invocate dalla ricorrente non giovano alla sua causa, poiché presuppongono in ogni caso l’assenza di colpa della parte. La serie di messaggi PEC che scandisce il deposito telematico costituisce, sì, fonte di affidamento qualificato, ma solo laddove i relativi difetti si inseriscano con ruolo determinante nella catena causale che sfocia nella decadenza, restando l’apprezzamento sulla non imputabilità affidato al giudice del merito.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della parte soccombente alle spese e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento di un’ulteriore somma a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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