Correzione di errore materiale: il rinvio va al giudice a quo, non a un giudice di grado diverso (Cass. civ. Sez. 1 n. 12445 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indicazione, in un provvedimento di legittimità, di un giudice di rinvio di grado diverso rispetto al giudice a quo costituisce errore materiale suscettibile di correzione, quando la volontà del collegio, desumibile dal contesto della decisione, era di rimettere il processo al medesimo giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato. La circostanza che, in assenza di correzione, risulterebbe disposto un rinvio a un giudice di grado differente rispetto a quello di provenienza del giudizio rende evidente la natura meramente materiale dell’errore, non essendo ragionevolmente attribuibile al giudice di legittimità l’intenzione di alterare il grado del giudizio di rinvio. Il procedimento di correzione, di natura non contenziosa, non dà luogo a decisione sulle spese.
Il Fatto
La società ricorrente chiedeva alla Corte di cassazione la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza della stessa Corte n. 10040/2025, depositata il 16.4.2025. Con tale provvedimento era stato disposto il rinvio del processo «alla Corte d’Appello di Firenze … in diversa composizione». Il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione era, però, un’ordinanza del Tribunale di Napoli, circostanza peraltro indicata nella stessa intestazione della decisione di cui si chiedeva la correzione.
La Motivazione della Corte
La Corte, condividendo quanto affermato dalla ricorrente e il contenuto del «controricorso adesivo» del Ministero della Giustizia, ha qualificato l’erronea indicazione come errore materiale. L’equivoco risultava evidente: la decisione avrebbe determinato un rinvio a un giudice di grado diverso rispetto al giudice a quo, circostanza incompatibile con il sistema dei mezzi di impugnazione, che prevede il rinvio al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato o, al più, a un giudice dello stesso grado.
L’aggiunta dell’indicazione «in diversa composizione» chiariva l’effettiva intenzione del collegio: rimettere il processo al medesimo Tribunale di Napoli che aveva emesso l’ordinanza impugnata, sia pure in una diversa composizione. Tale elemento, lungi dal legittimare un’interpretazione alternativa, confermava la natura puramente materiale dell’errore intervenuto nella redazione del provvedimento.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso disponendo la correzione dell’ordinanza n. 10040/2025, con sostituzione, sia al punto 3. della motivazione che nel dispositivo, delle parole «alla Corte d’Appello di Firenze» con le parole «al Tribunale di Napoli». Ha infine disposto che la correzione fosse annotata, a cura della cancelleria, sull’originale dell’ordinanza, escludendo la decisione sulle spese del procedimento in ragione della sua natura non contenziosa.
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Nota della Redazione
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